Il debito residuo della casa all'asta cade in prescrizione, come i debiti di altra natura. Vediamo dopo quanti anni e come si calcola.

La prescrizione è l’espediente giuridico per mezzo del quale un procedimento giudiziario viene cancellato. Non si applica soltanto ai reati ma anche ai debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e delle banche che hanno concesso il mutuo.

Spetta alla legge stabilire dopo quanti anni la prescrizione abbia effetto. Ad esempio quando va in prescrizione il debito residuo della casa all’asta? Se ti stai facendo questa domanda probabilmente è perché il tuo immobile è stato aggiudicato in asta ma il prezzo raggiunto è inferiore del debito maturato.

Il debito residuo non dura per sempre proprio per effetto della prescrizione. Vuol dire che, trascorso un certo lasso di tempo, nessuno potrà più pretendere da te il versamento dell’importo restante. Tutti i dettagli in questa guida sulla prescrizione del debito residuo.

Cos’è il debito residuo dell’asta

Prima di parlare della prescrizione è utile ricapitolare brevemente il significato di debito residuo. Detto in maniera semplice, non è altro che la parte eccedente risultante dalla differenza tra il prezzo di vendita della casa all’asta e l’ammontare del debito complessivo.

Ad esempio se il debito complessivo ammonta a 100 mila euro e il tuo immobile è aggiudicato per la cifra di 50 mila euro vuol dire che dovrai pagare alla banca altri 50 mila euro prima di essere completamente libero.

Al debito residuo si devono aggiungere i costi del deposito della documentazione catastale presso il tribunale, il compenso del custode, altri oneri legati allo svolgimento dell’asta giudiziaria ed eventuali spese legali dell’avvocato.

In poche parole, spesso la vendita in asta non consente al debitore di riabilitare la sua condizione; e questo problema è accentuato dal fatto che, a causa delle frequenti aste deserte, il prezzo di aggiudicazione degli immobili si svaluta enormemente.

Il debito residuo va in prescrizione?

A questa domanda la risposta è affermativa, il debito residuo dalla vendita della casa all’asta va in prescrizione esattamente come i debiti di altra natura.

I tempi però, come spiegheremo più avanti, non sono affatto brevi. Vuol dire che la banca potrà pretendere le somme non versate per molti anni successivi all’asta giudiziaria. Infatti in nessun caso il debito residuo si trasferisce all’aggiudicatario dell’immobile ma resta in capo al debitore pignorato.

Termini

Il debito residuo si estingue per effetto della prescrizione trascorsi 10 anni dallo svolgimento dell’asta giudiziaria. Dopo questo tempo – certamente non breve – la banca o gli altri creditori non avranno più il diritto di pretendere il pagamento dei debiti restanti.

Ma attenzione perché il conteggio della prescrizione non è così semplice come si può pensare. Tale termine decennale inizia a decorrere da capo ogni volta che il creditore agisce per far valere le proprie pretese. Significa che il termine di prescrizione si interrompe ogni volta che la banca notifica al debitore una nuova richiesta di pagamento.

Come puoi vedere prima che il debito residuo si possa considerare estinto per sempre deve passare un tempo davvero lungo.

Se hai dubbi su come partecipare ad un’asta giudiziaria noi di Immobiliallasta.it possiamo aiutarti in maniera gratuita, poiché siamo pagati dai creditori e non dai clienti.

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Questo articolo ha 2 commenti.

  1. Cristiana

    Buongiorno
    Io ho fatto procedura di sovraindebitamento dove trascorsi 36 mesi posso accedere all’ esdebitamento, dove fornitori banche ecc non possono più vantare nulla nei miei confronti. Rimane però in essere un terzo di casa messo all’asta al valore di 50.000 euro. Nel caso rimanesse invenduta cadrebbe in prescrizione dopo 10 anni dalla data di messa all asta ??. Visto che con la procedura non dovrei correre il rischio di avere qualcuno che vanta qualcosa e far si che la prescrizione slitti.
    Cari saluti
    Grazie per l’attenzione

    1. immobiliallasta.it

      Buongiorno Cristina, grazie per il tuo commento.
      La porzione di casa all’asta continuerà ad essere in vendita se la procedura di sovraindebitamento che hai sottoscritto non copre anche questa parte.

      Il Team di Immobiliallasta.it

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