Due pignoramenti sullo stesso immobile sono senza dubbio possibili, ciò dipende dalla condizione del debitore esecutato il cui bene è oggetto di una vendita giudiziaria.
Per questa ragione una casa acquistata all’asta potrebbe essere gravata da ben due pegni, un’ipotesi certamente spiacevole.
Per fortuna è possibile verificare in modo semplice e rapido la presenza di eventuali sequestri e gravami.
In tal modo, qualora il decreto di trasferimento non avesse cancellato il secondo pignoramento, si può chiedere immediatamente una rettifica. Come fare e a chi rivolgersi nella nostra guida.
Come verificare la presenza di un secondo pignoramento
Le aste sono un sistema di acquisto sicuro e tutelato dalla legge, per questo aumentano sempre di più le persone che le considerano un canale alternativo per comprare casa.
Tuttavia bisogna prestare attenzione ad alcuni fattori, tra questi la presenza di un secondo pignoramento. Solitamente – se presente – viene indicato nell’avviso di vendita del tribunale, dove sono elencate le caratteristiche dell’immobile, sia dal lato tecnico (metri quadrati, eventuali abusi ecc…) sia dal lato giuridico (la presenza di diritto di abitazione e usufrutto).
Un doppio controllo, però, non guasta mai: l’aggiudicatario può verificare la corretta cancellazione dei vecchi gravami confrontando la visura ipotecaria dell’immobile con il decreto di trasferimento.
Per richiedere la visura ipotecaria ci sono due vie:
- recarsi personalmente presso l’ufficio della Conservatoria dell’Agenzia delle Entrate (versando i tributi obbligatori);
- direttamente online alla sezione “Visure Conservatoria” disponibile su diversi portali.
L’effetto “purgativo” del decreto di trasferimento
Quando un immobile all’asta viene aggiudicato è consegnato al nuovo proprietario libero da pegni. Vuol dire che il giudice ordina la cancellazione del pignoramento, dei sequestri e delle ipoteche che gravano su di esso.
L’effetto purgativo consiste proprio in questo: il decreto di trasferimento da una parte attribuisce la proprietà dell’immobile all’aggiudicatario, dall’altro cancella tutti i gravami presenti. Così prevede l’articolo 586 del C.p.c:
“il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.”
Il decreto di trasferimento cancella anche:
- le iscrizioni ipotecarie, precedenti o successive alla trascrizione del pignoramento;
- i sequestri conservativi, anche successivi alla trascrizione del pignoramento.
Tuttavia la cancellazione potrebbe essere ostacolata se il giudice non provvede prima ad unire i due pignoramenti distinti.
Che fare in caso di doppio pignoramento?
Può essere molto spiacevole accorgersi che sulla casa, sul garage o sul terreno aggiudicati gravi un secondo pignoramento sul quale non c’è stato l’effetto purgativo predetto.
Si tratta, infatti, di circostanze assolutamente da evitare perché potrebbero comportare lo svolgimento di una seconda procedura esecutiva.
E allora cosa fare? Il nostro consiglio è avvisare il prima possibile il tribunale competente o il giudice che ha emesso il decreto di trasferimento, chiedendo di ordinare la cancellazione e di aggiornare gli atti.
Qualora non si dovesse ricevere una risposta esaustiva, potrebbe essere necessario affidarsi ad un avvocato, con il rischio di spendere cifre importanti.
Questo può accadere quando si è alle prime armi e si decide di partecipare all’asta senza l’ausilio di esperti della materia. Per evitare rischi di ogni tipo, noi di Immobiliallasta.it offriamo assistenza gratuita a chi partecipa alle vendite sui beni sotto la nostra gestione. Il motivo è che a pagare le spese è il creditore (ad esempio la banca) e mai il cliente finale. Cosa aspetti a contattarci?