Ti hanno già pignorato la casa, che quindi a breve verrà messa all’asta, e ti stai domandando se rischi un ulteriore pignoramento? La risposta è affermativa. Potrebbe entrare in gioco il cosiddetto pignoramento presso terzi, ovvero il creditore per tentare di recuperare la somma concessa in finanziamento pignora un altro bene, che non deve essere necessariamente immobiliare. Potrebbe infatti trattarsi del pignoramento dello stipendio o della pensione, tirando quindi in ballo un terzo soggetto per l’appunto che, seppur non sia direttamente coinvolto nel rapporto creditore-debitore lo diviene a tutti gli effetti, in quanto debitore del debitore.
Pignoramento presso terzi, ti spiego cos’è con un esempio
Facciamo un esempio per chiarire meglio il concetto. Se la tua casa è stata pignorata il creditore potrebbe pignorare quanto hai sul conto corrente, cioè la banca bloccherà la somma pignorata e tu, in quanto debitore esecutato, non potrai più né usare questi soldi né prelevarli. Oppure potrebbe capitare che si tratti del pignoramento del quinto dello stipendio del debitore, quota che viene trattenuta o dalla banca, appena il salario viene accreditato sul conto corrente, o direttamente dal datore di lavoro. E se sei in pensione? In questo caso si andrebbe a pignorare la pensione, ma sempre nella misura di un quinto.
Pignoramento presso terzi, le ultime novità del 2022
Con la legge 296/2021 è stato modificato l’articolo 543 del codice procedura civile, ovvero sono stati introdotti 2 commi che impongono al creditore altri adempimenti nei confronti sia del debitore esecutato che del terzo soggetto coinvolto. Vediamo allora le novità previste per il pignoramento presso terzi nel 2022:
- prima della data di udienza di comparizione, specificata nell’atto di pignoramento, il creditore deve notificare sia al debitore che al terzo soggetto l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e depositarlo. Nel caso in cui il creditore non notifichi o depositi tempestivamente l’avviso il pignoramento potrebbe risultare inefficace;
- se il pignoramento è solo verso terzi l’eventuale inefficacia del provvedimento risulterà solo verso il terzo debitore;
- nell’eventualità in cui non sia notificato l’avviso per tempo cessano gli obblighi dei debitori a partire dalla data dell’udienza.
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