Fino a quando si può fare opposizione all’asta giudiziaria? Come e in quali casi? Le risposte che cerchi nel nostro approfondimento.

Se la tua casa è stata pignorata e sta per essere venduta, devi sapere che puoi fare opposizione all’asta giudiziaria. Esistono, però, precise tempistiche entro le quali agire in giudizio contro l’esecuzione immobiliare.

Possono presentare opposizione all’asta giudiziaria sia il debitore che terze persone danneggiate ed è possibile opporsi all’esecuzione, al decreto di trasferimento e agli atti esecutivi, con le differenze che spiegheremo.

Grazie a questa guida saprai come comportarti se ritieni che l’esecuzione sia ingiusta o che il tribunale abbia commesso degli errori.

Opposizione all’asta giudiziaria

L’opposizione all’asta giudiziaria è il mezzo con cui bloccare la vendita immobiliare e, ancor prima, il pignoramento. Ed è anche il modo con cui puoi prolungare la permanenza nell’immobile, dato che la legge concede un termine piuttosto breve per lasciare la casa all’asta.

Per fare opposizione contro l’esecuzione il debitore deve depositare in tribunale un atto di citazione (se la procedura non è ancora iniziata) o un ricorso (se l’esecuzione è in corso).

In caso di accoglimento da parte del giudice, l’asta giudiziaria viene sospesa.

I motivi alla base dell’opposizione all’esecuzione devono essere gravi ed evidenti; casi tipici sono la cartella esattoriale iscritta a ruolo ma non notificata al debitore, la prescrizione del diritto oppure  l’esecuzione rivolta verso la persona sbagliata.

In sintesi, con l’opposizione all’esecuzione il debitore contesta la legittimità dell’asta giudiziaria e quindi l’intero procedimento di pignoramento e vendita.

Opposizione agli atti esecutivi

Altro rimedio contro l’asta giudiziaria è l’opposizione agli atti esecutivi. Questa serve a contestare forma e irregolarità dell’esecuzione e va proposta entro 20 giorni dalla data di notifica del titolo esecutivo o del precetto.

Chiunque subisca un danno dall’atto irregolare può presentare questa tipologia di opposizione:

  • il debitore
  • il terzo proprietario dell’immobile esecutato
  • il destinatario dell’atto esecutivo
  • il creditore, sempre che sia stato danneggiato dall’atto irregolare emesso

Opposizione al decreto di trasferimento

Nell’ambito delle aste giudiziarie, riveste un ruolo fondamentale il decreto di trasferimento del giudice, con il quale l’aggiudicatario diventa ufficialmente il nuovo proprietario dell’immobile.

Sia il debitore che terzi interessati (ad esempio gli eredi) possono opporsi a tale decreto in presenza di “vizi”.

Attenzione però: la legge non ammette opposizione al decreto di trasferimento se i vizi contestati erano evidenti nelle fasi precedenti alla vendita, come nel caso di una perizia errata.

Altro elemento da ricordare è che si può fare opposizione prima che il decreto di trasferimento produca effetti e mai dopo la trascrizione del nuovo proprietario.

Devi sapere che le tempistiche di opposizione sono tuttora un argomento molto controverso, per questo devi sempre affidarti ad un avvocato valido che sappia consigliarti.

Fino a quando si può fare opposizione all’asta giudiziaria?

A questo punto dobbiamo soffermarci sulle tempistiche dell’opposizione.

Recentemente la Corte di cassazione (sentenza n.2472 del 10/02/2017) ha ribadito che il debitore può fare opposizione all’asta giudiziaria entro 20 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’esecuzione e, soprattutto, prima della vendita.

Ciò perché, una volta venduto l’immobile, l’opposizione non è più proponibile ai sensi dell’articolo 617 del Codice di procedura civile. Con questa norma il legislatore vuole tutelare la posizione dell’aggiudicatario che ha acquistato l’immobile regolarmente.

Prova a pensare: chi mai comprerebbe una casa all’asta sapendo che il debitore può opporsi dopo la vendita? É proprio questo il significato dell’articolo 2929 del Codice civile, nel quale è stabilito che:

“La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.”

Vuol dire che, se il debitore presenta opposizione all’asta giudiziaria dopo l’aggiudicazione, il o i creditori non sono tenuti a restituire la somma ricavata dall’esecuzione.


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