Non ci sono spese notarili per chi compra all'asta, perché la trascrizione è svolta dal giudice. Tranne in un caso: vediamo quando.

Nel valutare la partecipazione ad un’asta giudiziaria sicuramente uno degli aspetti più rilevanti è il costo complessivo della procedura. I vantaggi dal punto di vista economico sono evidenti: gli immobili vengono aggiudicati a prezzi decisamente inferiori al loro valore di mercato e non bisogna pagare il notaio.

A differenza di quanto avviene sul mercato tradizionale, per il passaggio di proprietà non ci sono spese notarili da pagare se l’aggiudicatario salda la somma immediatamente. Basterà versare le imposte dovute al tribunale, insieme ai diritti d’asta e al compenso del delegato alla vendita.

Il notaio serve, invece, qualora ci si rivolga alla banca. Vediamo il perché, quando e quanto pagare.

Perché chi compra all’asta non deve pagare il notaio

A questo punto la domanda può sorgere spontanea: come mai non si deve pagare il notaio? Chi si occupa del passaggio di proprietà e della relativa trascrizione nei pubblici registri? Chi acquista una casa in asta ne diventa proprietario a tutti gli effetti, precisamente dopo l’emissione del decreto di trasferimento da parte del giudice. Ma procediamo con ordine.

Una volta decretato l’aggiudicatario (colui cioè che ha offerto il prezzo più alto), egli ha 120 giorni di tempo saldare il prezzo di aggiudicazione e pagare gli oneri previsti dalla legge:

  • i diritti d’asta;
  • l’imposta di registro (pari al 2% o 9% se, rispettivamente, prima o seconda casa)
  • le imposte ipotecaria e catastale, ciascuna di 50 euro;
  • il compenso dovuto al delegato, da dividere con la procedura.

Ed il notaio? Come abbiamo anticipato, non serve se l’aggiudicatario ha saldato il prezzo in un’unica soluzione, quindi senza ricorrere al mutuo bancario. Il passaggio e l’annotazione del nuovo proprietario è compiuto direttamente dalla Cancelleria del tribunale che ha svolto la vendita. Ciò avviene dopo che il giudice avrà emesso il “decreto di trasferimento” che sostituisce l’atto di compravendita. Il decreto, inoltre, cancella le ipoteche del debitore pignorato.

In quali casi si pagano le spese notarili?

Alle spese che abbiamo elencato, si devono aggiungere quelle notarili in un caso: se l’aggiudicatario salda il prezzo tramite mutuo. Nulla osta, infatti, chiedere un mutuo bancario per l’acquisto di un immobile pignorato e poi venduto all’asta.

Per farlo occorre rivolgersi ad uno degli istituti bancari presenti nell’elenco ABI, che sono convenzionati con i tribunali italiani. Una volta concordato il mutuo, si seguiranno le stesse formalità delle compravendite sul mercato tradizionale. Sarà la banca a contattare il notaio prescelto e ad indicare la data in cui eseguire tutte le formalità. Le relative spese notarili sono interamente a carico dell’aggiudicatario e comprendono:

  • l’iscrizione ipotecaria;
  • la tassa di archivio;
  • le visure ipotecarie e catastali (circa 139 euro);
  • l’onorario del notaio (può variare dai 1.000 ai 2.000 euro).

Queste sono le voci di spesa da prendere in considerazione quando si partecipa ad un’asta, con delle piccole differenze se si tratta di un’esecuzione giudiziaria o di un’asta fallimentare. Ma ciò che è più importante è partecipare all’asta con la piena consapevolezza di quanto si dovrà sborsare, tra spese obbligatorie e accessorie. Se vuoi saperne di più noi di Immobiliallasta.it forniamo assistenza gratuita a chi voglia partecipare all’asta e comprare una casa per sé o per investimento. Non chiediamo nulla ai nostri clienti perché siamo pagati dai creditori. Consulta il nostro sito o facci sapere cosa stai cercando, saremo noi a contattarti non appena avremo un immobile adatto alle tue esigenze.

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Questo articolo ha 4 commenti.

  1. MARINA

    Vorrei avere informazioni su come si paga per l’acquisto di una casa all’asta
    vi ringrazio e attendo chiarimenti

    1. immobiliallasta.it

      Buongiorno Marina e grazie per il commento,
      il pagamento del saldo prezzo in caso di aggiudicazione può essere perfezionato a mezzo:
      • assegno circolare non trasferibile;
      • contratto di mutuo con iscrizione d’ipoteca sull’immobile aggiudicato.
      Tempi e modi per pagare sono indicati nell’avviso di vendita, l’atto predisposto dal tribunale con tutte le informazioni utili relative all’esecuzione giudiziaria.
      Un saluto dal team Immobiliallasta.it

  2. Martina

    Buongiorno,
    Nel caso in cui il mutuo fosse stipulato con la propria banca (quindi senza considerare l’elenco ABI) il notaio andrebbe pagato?

    1. immobiliallasta.it

      Buongiorno Martina, grazie per il tuo commento.
      Sì, per poter accendere un mutuo è necessario l’atto notarile e quindi è necessario sostenere il costo dell’onorario del notaio.

      Il Team di Immobiliallasta.it

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