Se la moglie o il marito del debitore possa partecipare all’asta e aggiudicarsi l’immobile è una domanda molto frequente.
Infatti la legge vieta espressamente soltanto all’esecutato di comprare la propria casa all’asta, senza dare ulteriori specificazioni riguardo al coniuge e altri familiari.
Da ciò nascono i dubbi diffusi sulla partecipazione di moglie o marito del debitore, cosa che eviterebbe di perdere la casa all’asta. Tutti i dettagli in questo approfondimento!
Moglie/marito del debitore può partecipare all’asta?
Che succede se all’asta presenta un’offerta d’acquisto la moglie o il marito del debitore? L’aggiudicazione può avere luogo? Cerchiamo di rispondere in maniera ordinata e in base al dettato normativo.
Moglie, marito, figli e altri parenti del debitore possono partecipare all’asta e aggiudicarsi l’immobile. A molti potrebbe sembrare strano (e addirittura contraddittorio), ma è espressamente stabilito all’articolo 571 c.p.c:
“Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale… ”
Per tale ragione, sia la moglie che il marito del debitore esecutato possono presentare offerte, rilanciare e aggiudicarsi la casa all’asta. E ciò a prescindere dal regime patrimoniale in corso, quindi sia in comunione che separazione dei beni. Anche i fratelli e le sorelle del debitore possono partecipare, purché non abbiamo un accordo fraudolento con il debitore.
Attenzione però, perché esiste un limite: è vietata l’interposizione fittizia, ovvero l’accordo simulato con cui un soggetto risulta intestatario della proprietà, anche se il prezzo è stato pagato da un altro.
Ciò spiega come mai molte banche rifiutino di erogare il mutuo per comprare una casa all’asta nei confronti del coniuge del debitore, nonostante non esista una norma espressa che gli vieti di partecipare.
In conclusione, se da una parte è vero che moglie e marito del debitore possono – almeno sulla carta – prendere parte alla vendita giudiziaria, nella prassi si tratta di una pratica spesso ostacolata.
L’unica ipotesi in cui il coniuge (o altro familiare) può aggiudicarsi l’immobile, anche in regime di comunione di beni, è che non venga rivenduto al debitore stesso.
Chi non può partecipare alle aste immobiliari
Ora che abbiamo visto cosa dice la legge riguardo marito e moglie del debitore, vediamo chi sono i soggetti che non possono mai partecipare alle aste.
Come abbiamo detto, non può partecipare all’asta l’esecutato (articolo 571 c.p.c.) o altra persona delegata dal debitore, sia parenti che amici e conoscenti. Questo perché lo scopo della delega potrebbe essere quello di trasferire nuovamente l’immobile al debitore.
Inoltre non possono partecipare alle aste una serie di soggetti ai quali è precluso in assoluto comprare una casa (anche sul mercato tradizionale) come:
- amministratori dei beni dello Stato, dei Comuni, delle Province o degli altri Enti Pubblici, relativamente ai beni affidati alla loro cura
- pubblici ufficiali, relativamente ai beni venduti per loro ministero
- coloro che amministrano beni altrui, sui beni medesimi
- l’erede del debitore, a meno che non abbia espressamente rinunciato all’eredità
Grazie per il suo interessamento, se tutto questo è possibile e gratuito proviamo, perché no, il problema nostro è ottenere il mutuo (prima casa) alla nostra età, ho 70 anni e mio marito 75… insieme arriviamo ad un redditto compessivo di € 1.800,00.
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Che dite È POSSIBILE ?
Buonasera Nolita, grazie per il commento e per la fiducia che riponi nei nostri confronti,
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