Se l’immobile viene pignorato e rischia di finire all’asta il proprietario, nonché debitore esecutato, non può opporsi alla visita di potenziali acquirenti. Per legge infatti il debitore può continuare a restare in casa propria fino all’aggiudicazione, ma senza ostacolare in alcun modo le visite all’immobile organizzate dal custode giudiziario. Nel caso in cui, invece, ci fosse un rifiuto categorico il giudice potrebbe, come previsto dall’articolo 560 del codice procedura civile (cpc), ordinare l’immediata liberazione dell’immobile pignorato. Chiarito questo aspetto resta però in sospeso la questione di che cosa possa succedere nell’eventualità in cui sia l’inquilino ad opporsi alla visita.
L’inquilino (non) può opporsi alla visita degli acquirenti dell’immobile pignorato
Diciamo che possono sussistere due situazioni differenti che coinvolgono l’inquilino dell’immobile pignorato, ovvero:
nel contratto di locazione firmato dal proprietario (debitore esecutato) e dall’inquilino è già stabilito che in caso di pignoramento dell’immobile l’inquilino debba consentire di far visitare la casa, ovviamente previo appuntamento.
Ovvero, il custode giudiziario non riscontrerebbe alcun ostacolo a far vedere l’immobile pignorato facendo leva su quanto scritto nel contratto di affitto e quindi, in un certo senso, surrogandosi nei panni del debitore esecutato può chiedere all’inquilino in quali date possa far visitare la casa senza alcun diniego; se, invece, tale accordo non sia stato previsto nel contratto di affitto che cosa succede? Per legge anche l’inquilino è tenuto, dal momento che occupa l’appartamento pignorato, a consentire ogni visita organizzata dal custode giudiziario, a meno che non sussistano delle esigenze verificate (come assenza per motivi lavorativi o si tratta di persone inferme).
Cosa succede se l’inquilino rifiuta di far visitare l’immobile
Se poi nell’eventualità l’inquilino dovesse, senza alcun motivo, rifiutare le visite all’immobile pignorato quali conseguenze dovrebbe affrontare? In tal caso si potrebbe procedere anche con una risoluzione contrattuale, cioè ci sarebbe lo scioglimento del vincolo contrattuale e con esso dunque verrebbero meno tutti gli accordi con il debitore esecutato (proprietario di casa). In altre parole: non ci sarebbe più nessuno a potersi opporre alla visita dell’immobile pignorato!
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Per coprire un debito residuo può il giudice pignorare un altra casa del debitore esecutato?
Buongiorno Maria, grazie per il tuo commento.
Il giudice può pignorare qualsiasi immobile, se sussistono le condizioni per farlo, e metterlo all’asta finché il creditore non rientra della somma concessa.
Speriamo di aver chiarito il tuo dubbio.
Il Team di Immobiliallasta.it
Volevo sapere se il proprietario pignorato può spostare la visita perché non é in città ? Tipo fare la visita 8/8 e chiedere di spostarla a settembre ?
Buongiorno Giovanna, grazie per il tuo commento.
Fondamentalmente dipende dagli accordi tra esecutato e custode. Il custode non ha sempre le chiavi dell’immobile occupato ed è necessario quindi accordarsi con il proprietario di casa per una nuova visita.
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