Non è raro che gli immobili venduti all’asta siano occupati e che, dopo l’aggiudicazione, il giudice debba ordinare la liberazione coatta.
Esiste però una falsa credenza sulle vendite giudiziarie: cioè che non si possa pignorare e vendere un immobile occupato dal debitore con figli minori.
Nessuna legge impedisce lo svolgimento di aste in presenza di figli minorenni, disabili o anziani, ma i tempi di liberazione potrebbero essere più estesi.
Ecco cosa sapere se stai valutando di acquistare una casa all’asta ma hai letto nell’avviso di vendita che l’esecutato ha uno o più figli piccoli.
Immobile all’asta con figli minori: cosa dice la legge
Come abbiamo anticipato, nel nostro ordinamento è possibile pignorare e poi vendere all’asta un immobile occupato dal debitore con figli minori e altri componenti della famiglia.
Il debitore può continuare ad abitare nella casa fino a quando il giudice non ne ordina la liberazione, quindi dopo l’aggiudicazione. In questo arco di tempo egli non può danneggiarla, venderla o affittarla senza l’autorizzazione del custode giudiziario.
La liberazione della casa all’asta avviene secondo quanto stabilito all’articolo 560 del C.p.c.:
“Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.”
Al di fuori di questi casi, spetta all’aggiudicatario richiedere formalmente la liberazione dell’immobile al giudice che, in caso di mancata collaborazione del debitore, può anche ricorrere alla forza pubblica.
Come vedi in nessuna parte del C.p.c si trovano divieti o limitazioni allo sgombero in presenza di debitore con figli minorenni a carico.
Significa che la procedura esecutiva si svolgerà regolarmente, con tempistiche di liberazione talvolta più lunghe ma definitive.
Tempi di liberazione dell’immobile occupato dal debitore con figli minori
Riguardo alle tempistiche per la consegna delle chiavi, è difficile dare una indicazione precisa. Il motivo è che i tempi di liberazione dipendono enormemente dalla celerità con cui l’aggiudicatario salda il prezzo e dalla diligenza del custode.
Tuttavia l’articolo 560, comma 6, del C.p.c. stabilisce che:
“Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.”
In altre parole, il giudice è tenuto ad ordinare la liberazione della casa all’asta (con o senza figli minori) entro 120 giorni dalla richiesta dell’aggiudicatario.
Solitamente, per gli immobili occupati dal debitore con figli minori le tempistiche si allungano di circa 6 mesi rispetto ai tempi ordinari.
Quando intervengono i servizi sociali?
Se il debitore esecutato e la sua famiglia non liberano l’immobile spontaneamente entro i termini stabiliti dal giudice, possono entrare in gioco i servizi sociali. Essi hanno il compito di trovare una soluzione abitativa alternativa per tutelare i minori e i soggetti fragili sfrattati.
In pratica, prima di coinvolgere le forze dell’ordine, i servizi sociali del Comune hanno il compito di individuare un nuovo alloggio (anche temporaneo) prima di consegnare la casa all’aggiudicatario.