Secondo l’articolo 571 del codice di procedura civile “Ognuno, tranne il debitore è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579 ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta”. Ciò significa che tendenzialmente chiunque può presentare un’offerta per l’acquisto di un immobile all’asta, sia una persona fisica che un ente o società, salvo il debitore a cui è stato pignorato l’immobile. E l’erede può ricomprare l’immobile all’asta del debitore defunto? Vediamo.
Perché il debitore non può ricomprare la casa all’asta
Il debitore è l’unica persona che non può ricomprare la casa all’asta e il motivo è palese: se avesse avuto la somma necessaria a saldare il debito l’immobile non sarebbe stato pignorato e non sarebbe finito all’asta!
Immobile all’asta del defunto, l’erede può acquistarlo?
Passiamo ora a vedere il caso specifico: se il debitore muore, un erede può acquistare l’immobile? Tendenzialmente può farlo secondo la legge ma bisogna effettivamente vedere quanto gli convenga. Nel senso che l’erede direttamente eredita i debiti del debitore e di conseguenza non potrebbe partecipare all’asta, essendo il nuovo proprietario dell’immobile pignorato. Ma c’è una soluzione: l’erede rinuncia all’eredità e può depositare la sua offerta per riacquistare la casa del parente defunto.
Tutti i parenti possono partecipare ad un’asta
E nel caso in cui, invece, il debitore dovesse essere ancora vivo, tutti i parenti prossimi potrebbero partecipare all’asta? Sì, anche il coniuge del debitore esecutato anche se sussiste una comunione dei beni. In caso di aggiudicazione quindi metà del valore immobiliare verrebbe intestato al debitore. Sarebbe però opportuno che il coniuge partecipi da solo all’asta precisando che l’immobile non andrà in regime di comunione dei beni e qualora dovesse aggiudicarselo dovrà presentare apposita dichiarazione (come previsto dall’articolo 179 del cpc) stipulata con atto notarile.
Si rammenta che non sono però previsti accordi volti a frodare la legge stessa, cioè parente e debitore non possono accordarsi in modo che il primo si aggiudichi l’immobile per poi trasferirlo al secondo. Se ciò dovesse avvenire il giudice procederà all’annullamento dell’aggiudicazione.
Insomma, non c’è un diritto di prelazione tale per cui i parenti del debitore abbiano più possibilità di aggiudicarsi l’immobile rispetto agli altri potenziali acquirenti e viceversa.
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