Il creditore può partecipare all'asta e aggiudicarsi l’immobile? Se sì, ha un diritto di prelazione rispetto agli altri offerenti?

Per legge ci sono alcuni soggetti che non possono in alcun caso partecipare alle aste giudiziarie. Il motivo può risiedere nel rapporto di parentela con il debitore o nel ruolo che ricoprono. Per questa ragione sono sempre esclusi dalle vendite giudiziarie il debitore esecutato e gli amministratori dei beni dello Stato.

Invece il creditore può partecipare all’asta come un normale offerente? A questo dubbio, molto diffuso, rispondiamo con un approfondimento utile per coloro che muovono i primi passi nel mondo delle aste.

Il creditore può partecipare all’asta?

Nelle aste immobiliari le figure più importanti sono il debitore esecutato, colui al quale l’immobile è stato pignorato, e il creditore. Costui è la persona fisica o, più comunemente, la banca che non ha ricevuto indietro i soldi prestati per il mutuo. Invece nelle aste fallimentari i creditori generalmente sono i fornitori rimasti insoddisfatti.

Ai sensi dell’articolo 571 c.p.c. chiunque può partecipare all’asta e presentare delle offerte di acquisto, eccetto l’esecutato. Vuol dire che anche il creditore può partecipare all’asta? La risposta a questa domanda è affermativa.

Se il creditore partecipa non vanta alcun diritto di prelazione rispetto agli altri. Vale a dire che la sua posizione non sarà privilegiata e che parteciperà nella stessa posizione degli altri offerenti. Quindi si aggiudicherà l’immobile chi presenterà l’offerta più alta, a prescindere che si tratti del creditore o di un altro privato cittadino.

Qualora il creditore risultasse aggiudicatario dell’immobile pagherebbe a sé stesso il prezzo raggiunto nell’incanto. In tal caso possono venirsi a creare due ipotesi:

  • se il valore del bene è inferiore rispetto al credito, il creditore ha il diritto di chiedere al debitore di saldare il debito residuo;
  • se il prezzo raggiunto è superiore al credito, il creditore deve versare la differenza all’esecutato.

La sola ipotesi in cui il creditore procedente non può mai partecipare all’asta è se ha precedentemente fatto richiesta di assegnazione diretta dei beni pignorati.

Ricapitolando: il creditore può partecipare all’asta immobiliare senza vantare una posizione privilegiata rispetto agli altri, ma non può farlo se ha chiesto assegnazione diretta dei beni pignorati. Per partecipare, come tutti gli altri, dovrà compilare l’offerta di acquisto seguendo le regole dell’avviso di vendita e, se aggiudicatario, saldare il prezzo entro 120 giorni.

A chi non è consentito partecipare alle aste

Possono prendere parte alle vendite giudiziarie tutti i cittadini italiani maggiorenni e, ad alcune condizioni, gli stranieri, se muniti di permesso di soggiorno.

In linea di massima la partecipazione è consentita anche ad amici e parenti del debitore esecutato, anche alla moglie, ai fratelli ed ai figli purché non trasferiscano il bene all’esecutato.

Nonostante la norma vieti soltanto al debitore di partecipare all’asta, in realtà spesso i tribunali tendono a non accettare offerte provenienti da parte dei parenti più prossimi. Ciò per evitare ipotesi di “interposta persona”.

Altri soggetti che non possono partecipare all’asta

Vi sono dei soggetti che, in virtù del loro ruolo, non possono fare offerte e aggiudicarsi beni in asta. Sono:

  • gli amministratori dei beni dello Stato e di tutti gli enti pubblici (anche Comune e Provincia), rispetto ai beni a loro affidati. Ne sono un esempio i sindaci e i presidenti di giunta;
  • i pubblici ufficiali, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero, in particolare magistrati dell’ordine giudiziario, funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie,
  • gli ufficiali giudiziari, avvocati e notai nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni;
  • chi amministra beni altrui per legge, ad esempio i genitori rispetto ai beni di proprietà dei figli o il tutore rispetto ai beni del minore o dell’interdetto;
  • i mandatari, esclusivamente rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere.

Nessuna legge impone di partecipare alle aste tramite legali o agenzie immobiliari, tuttavia affidarsi a esperti del settore consente di limitare il margine di errore nella compilazione dell’offerta e nelle altre fasi della vendita. Ad esempio il nostro portale Immobiliallasta.it, garantisce un’assistenza gratuita e risponde a ogni genere di dubbio sulle vendite giudiziarie. Cosa aspetti a chiedere il nostro aiuto?


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