La normativa sulle aste immobiliari vieta soltanto al debitore esecutato di partecipare alla vendita giudiziaria e acquistare la propria casa pignorata. Il motivo è di facile intuizione: se il debitore ha i soldi per saldare il prezzo di aggiudicazione vuol dire che avrebbe potuto pagare i creditori.
Quindi, almeno in linea teorica, parenti e amici del debitore possono prendere parte all’asta giudiziaria (alle condizioni che vedremo).
E invece l’ex coniuge o il coniuge separato legalmente possono partecipare all’asta? In alcuni casi potrebbe esserci un conflitto di interessi o, addirittura, un accordo fraudolento con il debitore. Cosa dice la legge sul tema in questo approfondimento.
L’ex coniuge può partecipare all’asta immobiliare?
Le regole sui soggetti ammessi alle aste immobiliari parlano chiaro: tutti, eccetto il debitore, possono partecipare.
Nonostante la chiarezza del dettato normativo, spesso i nostri clienti ci domandano se siano ammessi all’asta le persone con un legame affettivo o di parentela con l’esecutato. Può sembrare strano ma la risposta a questa domanda è affermativa.
Di fatto anche l’ex coniuge del debitore può sottoscrivere l’offerta d’acquisto, rilanciare e aggiudicarsi l’immobile. Ne diventerà il legittimo proprietario al momento dell’emissione del decreto di trasferimento.
Quindi l’ex moglie o l’ex marito rientrano senza dubbio tra i possibili offerenti; e non vi è nemmeno l’obbligo di rilasciare particolari dichiarazioni o allegare la sentenza di divorzio.
A questo punto, però, è necessaria una precisazione.
L’ex coniuge può partecipare all’asta purché non abbia un accordo con il debitore finalizzato a restituirgli l’immobile. In altre parole la legge vieta gli accordi fraudolenti con l’esecutato ed è per questo che spesso le banche rifiutano il mutuo per comprare la casa all’asta ai parenti o agli amici degli esecutati.
Ma, al di fuori di questa ipotesi, gli ex coniugi sono considerati alla stregua degli altri offerenti.
E il coniuge separato?
Posto che all’ex coniuge divorziato non è vietato prendere parte all’asta, che succede al coniuge separato? In caso di separazione (giudiziale o consensuale) i coniugi risultano ancora sposati per questo è lecito domandarsi se possano oppure no partecipare.
Come detto in precedenza, anche i coniugi separati possono partecipare alle aste immobiliari ed essere proclamati aggiudicatari. Ciò non deve stupire, basti pensare che sono ammessi all’asta anche il marito e la moglie del debitore, a prescindere dal regime patrimoniale prescelto.
Pertanto, a meno che non sia provata l’esistenza di un accordo in frode alla legge, i coniugi separati potranno partecipare alle aste come tutti gli altri.
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