Asta giudiziaria e asta fallimentare sono la stessa cosa? Molte persone alle prime armi con il settore delle vendite giudiziarie non conoscono la differenza tra queste due tipologie di esecuzioni.
Come vedremo, la differenza tra asta giudiziaria e asta fallimentare non risiede tanto nel procedimento (che è sostanzialmente lo stesso) ma nel presupposto dell’esecuzione:
- l’asta fallimentare si svolge nei confronti di soggetti fallibili, ad esempio sugli immobili di imprese edili fallite;
- l’asta giudiziaria, invece, dipende dal mancato pagamento dei creditori da parte di privati cittadini, come le rate del mutuo.
Questa è, a grandi linee, la principale differenza tra fallimenti e aste giudiziarie. Ora vediamo i dettagli per eliminare tutti i dubbi al riguardo.
Differenza tra asta giudiziaria e asta fallimentare
Asta giudiziaria e fallimentare sono termini che possono confondere chi non è esperto di vendite giudiziarie. In effetti si tratta di concetti diversi, anche se nella pratica spesso si svolgono nelle stesse modalità. Quindi, che si tratti di fallimento o asta giudiziaria, chi intende partecipare deve presentare un’offerta d’acquisto e rilanciare il prezzo qualora vi fossero altri partecipanti.
E allora qual è la differenza? L’asta fallimentare si può applicare soltanto nei confronti di soggetti fallibili e dichiarati tali che non riescono a soddisfare i creditori, quindi attività commerciali, aziende e imprese edili. Possono andare in asta sia i beni mobili, ad esempio materiali di costruzione e macchinari, sia locali e terreni.
Quindi la vera differenza risiede nell’esecutato; nel fallimento è un soggetto a cui si applica la Legge fallimentare (imprenditori e attività commerciali), nelle aste giudiziarie privati cittadini. Invece la natura del credito e la tipologia di creditore – banca o Agenzia delle Entrate – non è rilevante.
Queste le differenze principali tra fallimento ed esecuzione giudiziaria che, come puoi vedere, non sono in alcun modo rilevanti per chi partecipa all’asta.
Cosa cambia tra asta fallimentare e asta giudiziaria
Entrambi i procedimenti hanno in comune il fatto di mettere in vendita beni mobili e immobili appartenenti all’esecutato al fine di soddisfare i creditori, che possono essere le banche che hanno erogato il mutuo, i fornitori o il Fisco.
Riguardo al procedimento di vendita, ciò che cambia è che il responsabile del fallimento è il curatore fallimentare mentre nelle aste giudiziarie le figure di riferimento sono il custode e il delegato alla vendita.
Tuttavia l’avviso di vendita di un’asta fallimentare (o il programma di liquidazione, se presente) può stabilire che la vendita dei beni avvenga secondo le regole del Codice di procedura civile (come nelle aste giudiziarie) oppure secondo la Legge fallimentare. E questo significherebbe eliminare anche quelle piccole differenze tra le procedure in esame.
Quindi, ricapitolando, per chi partecipa all’asta non ci sono sostanziali differenze tra fallimento e asta giudiziaria. Sono entrambe esecuzioni dove è possibile aggiudicarsi beni mobili e immobili a ben prezzi inferiori del loro valore di mercato.
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