La delega per partecipare all'asta serve se hai un impedimento il giorno della vendita. Ti spiego cosa scrivere e a chi farla.

Che succede se non puoi partecipare di persona all’asta dopo aver presentato l’offerta? Chi può sostituirti e come?

In questi casi è necessaria la delega che, come ti spiegherò, non può essere rivolta ad un membro della tua famiglia o ad un amico fidato.

La delega per partecipare all’asta permette ad un terzo di stare al posto tuo e fare rilanci. Ecco cosa devi assolutamente sapere e che cambia tra asta con e senza incanto.

Delega per partecipare all’asta con e senza incanto

La delega è uno strumento molto utilizzato nella vita quotidiana quando una persona vuole farsi sostituire da un’altra per compiere una certa operazione.

Nelle aste, però, la delega segue delle regole diverse e più severe. Infatti, se l’offerente non può partecipare di persona, deve delegare ad un avvocato e indicare espressamente il numero della procedura e i dati dell’immobile in asta.

Questa delega, inoltre, deve risultare da un atto pubblico o una scrittura privata autenticata dal notaio. Quindi non basta la semplice delega tra privati perché la legge richiede che sia formalizzata tramite procura speciale notarile.

Esiste una differenza tra la delega per partecipare all’asta senza incanto e con incanto. Per legge, soltanto in quelle senza incanto la delega deve essere rivolta esclusivamente ad un legale.

Tuttavia devi sapere che nelle aste senza incanto l’offerta è irrevocabile e quindi valida anche se l’offerente non partecipa di persona. In altre parole, non è richiesto che sia presente nel giorno e nell’ora dell’apertura delle buste.

Chi ha inviato l’offerta in busta chiusa può aggiudicarsi l’immobile, anche se assente, a queste condizioni:

  • se la sua è l’unica offerta valida
  • se ha fatto l’offerta più alta e nessun altro partecipante voglia rilanciare

Come vedi, in questi casi eccezionali, puoi aggiudicarti l’immobile all’asta senza bisogno della delega.

A chi fare la delega per partecipare all’asta?

Se non puoi partecipare di persona all’asta senza incanto (che è, ormai, la tipologia di gran lunga più utilizzata) devi fare una delega ad un avvocato.

La legge non ammette una delega ad un privato cittadino che non sia avvocato abilitato alla professione. Quindi se il giorno dell’asta hai un impedimento (ad esempio un malore) non puoi delegare il coniuge, un fratello, un figlio o un amico.

Questa regola trova un’eccezione nelle aste con incanto, per le quali il Codice di procedura civile non impone la delega all’avvocato. Tuttavia la Corte di cassazione propende per uniformare le regole quindi, nella prassi, i tribunali richiedono quasi sempre che la delega sia fatta verso un avvocato anche nelle vendite all’incanto.

Modello fac-simile delega asta

Ecco un modulo fac-simile di delega per partecipare all’asta giudiziaria. Qui bisogna indicare, a pena di inefficacia, i dati del delegante e dell’avvocato delegato:

  • data e luogo di nascita
  • indirizzo di residenza e domicilio
  • estremi della carta d’identità
  • data e luogo di svolgimento dell’asta
  • firma autografa del delegante

Scarica a questo link il modello di delega per partecipare all’asta.


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Questo articolo ha 4 commenti.

  1. Angelo Catania

    Il mio non vuole essere un commento ma semplicemente una domanda .
    se una società srl dopo avere presentato una offerta x partecipare ad una asta, incarica una terza persona a rappresentarla nel presenziare e partecipare ad una asta giudiziaria senza incanto , anche se questa terza persona non sia un avvocato, può presenziare all’asta per conto della società dopo avere ricevuto procura speciale notarile . Ricordo che l’offerta di partecipazione e stata siglata e consegnata anticipatamente dalla società.
    In attesa di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente.
    Angelo Catania.

    1. Buongiorno Angelo e grazie per il commento,
      nelle aste senza incanto (che sono ormai la maggioranza) la procura speciale notarile può essere rivolta esclusivamente ad avvocato iscritto all’ordine. Lo prevede l’articolo 579, comma 2, del C.p.c. Per ulteriori informazioni ti consigliamo di leggere il nostro articolo di approfondimento sulla Procura speciale per partecipare all’asta

      Un saluto dal team Immobiliallasta.it

  2. veronica

    Buongiorno, parteciperò ad un asta senza incanto per l’acquisto di un immobile. questo immobile (se tutto andrà per il meglio) sarà intestato a due persone, la sottoscritta e la sorella
    Ho necessità di capire se all’asta dovremmo partecipare entrambe, oppure se può partecipare solo una delle due.
    inoltre, in questo ultimo caso, vorrei sapere se è necessario la scrittura privata autenticata
    grazie

    1. immobiliallasta.it

      Buongiorno Veronica, grazie per la tua domanda!

      Se l’asta si terrà in presenza, l’offerta dovrà riportare i dati di entrambe e dovrà essere firmata da tutte e due. Il giorno dell’asta è preferibile che partecipiate entrambe.
      In questo caso non sarà quindi necessaria una scrittura privata autenticata.
      Nel caso in cui una di voi due non potrà essere presente, ti consiglio di chiedere direttamente al delegato come comportarvi.

      Il Team di Immobiliallasta.it

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