Se ti è capitato di leggere negli avvisi di vendita "debitore esecutato", nel nostro articolo ti spiegheremo chi è e che significa.

Chi è esattamente il debitore esecutato? Che significa questo termine e quando si usa nelle aste giudiziarie?

In gergo giuridico, il debitore esecutato è colui che ha subito un pignoramento mobiliare o immobiliare.

In altre parole, è il proprietario della casa o dell’automobile che sarà venduta all’asta.

Ecco la spiegazione semplice e dettagliata che stavi cercando!

Chi è il debitore esecutato: il significato del termine

Se ti stai avvicinando per la prima volta al mondo delle vendite giudiziarie, senza dubbio avrai letto più e più volte l’espressione “debitore esecutato”. Costui è la persona nei confronti della quale si sta svolgendo l’esecuzione forzata, quindi il pignoramento e la successiva vendita all’asta dei beni.

Il presupposto per diventare “debitore esecutato” è non aver pagato i debiti nei confronti dei creditori, i quali hanno deciso di agire per vie legali chiedendo al tribunale di aprire una esecuzione forzata.

Dal momento in cui il procedimento legale prende il via, il semplice debitore diventa “debitore esecutato.

Quindi, detto nella maniera più semplice possibile, debitore esecutato significa che è stata aperta una procedura esecutiva contro colui che non ha pagato i propri debiti.

Che succede in caso di morte del debitore?

Può accadere che il debitore  muoia mentre la procedura esecutiva è in corso e l’immobile è all’asta. Quali sono gli effetti del decesso del debitore?

La Corte di cassazione ha confermato, in più occasioni, che l’asta giudiziaria non si interrompe. La differenza è che tutte le comunicazioni e le notificazioni indirizzate al debitore passeranno agli eredi.

Dopo la vendita dell’immobile all’asta, il giudice emetterà il decreto di trasferimento contro il defunto, anche se nel frattempo gli eredi hanno accettato l’eredità.

A questo punto può sorgere un interrogativo: gli eredi del debitore esecutato possono partecipare all’asta e aggiudicarsi l’immobile? Per rispondere correttamente dobbiamo fare una distinzione:

  • se gli eredi (quindi moglie e figli) non hanno ancora accettato l’eredità possono presentare offerte e comprare l’immobile
  • se, invece, hanno accettato l’eredità, subentrano nel debito e, quindi, non possono partecipare all’asta (come prevede l’articolo 571 c.p.c)

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