Nessuno, se non chi è del settore, ama leggere il “tecnichese”, troppo complesso da comprendere. E se un concetto è poco chiaro si rischia di fraintendere il significato di una parola. Ecco perché è importante fare chiarezza su ogni termine, così da consentire a tutti, anche ai meno esperti in materia, di sapere di cosa si sta parlando. A tal fine oggi vogliamo porre l’attenzione sui creditori intervenuti al pignoramento in quanto figure chiave in un’esecuzione immobiliare e spiegare quindi chi sono, che ruolo ricoprono e cosa possono fare.
Cosa si intende per creditori intervenuti al pignoramento
Partiamo innanzitutto dalla definizione: i creditori intervenuti al pignoramento sono le banche che hanno concesso al debitore un credito fondato su titolo esecutivo e di conseguenza, in caso di pignoramento, possono procedere al sequestro del bene immobiliare. Infatti secondo l’articolo 499 del codice di procedura civile:
Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri,ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili
In altre parole: i creditori intervenuti al pignoramento sono i creditori che hanno un diritto di pegno o di prelazione sulla vendita dell’immobile all’asta. Questi potranno quindi partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, ovvero presenziare al momento del piano di riparto. Inoltre, se hanno titolo esecutivo possono anche procedere con l’atto di avvio del procedimento giudiziario.
Quando un creditore ha diritto di intervenire nel processo esecutivo
La possibilità di poter intervenire nel processo esecutivo è riconosciuto ai creditori che:
- possono vantare un credito fondato sul titolo esecutivo nei confronti del debitore
- al momento del pignoramento avevano già provveduto al sequestro dei beni pignorati
- hanno un diritto di pegno o di prelazione riportato in pubblici registri
- sono titolari di un credito registrato nelle scritture contabili
Cosa possono fare i creditori intervenuti al pignoramento
Per intervenire al pignoramento il creditore deve depositare un ricorso sottoscritto da un procuratore legale in cui si specifica:
- a quanto ammonta il credito
- la domanda di partecipazione al piano di riparto della vendita dell’immobile all’asta
- la dichiarazione di residenza o domicilio in cui ha sede il giudice competente
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