Chi sono i creditori chirografari nel pignoramento e nelle aste immobiliari? Devi sapere che i creditori non sono tutti uguali, alcuni hanno la precedenza rispetto agli altri nel pagamento delle somme da parte del debitore.
Non sempre, infatti, vale la regola generale della “par condicio creditorum” sulla distribuzione del ricavato della vendita all’asta perché esistono creditori privilegiati e creditori senza alcun privilegio, cioè i chirografari.
In questo articolo ne vedremo significato, definizione e qualche esempio pratico.
Il significato di creditori chirografari
In ambito di esecuzioni fallimentari e aste immobiliari non è raro sentir parlare di “creditori chirografari”. Chi sono esattamente e cosa prevede la legge al riguardo?
Per comprenderne il significato, è utile partire dall’etimologia del termine. Creditori chirografari proviene dal greco “chiros” (che significa “mano”) e “graphos” (che vuol dire “scritto” o “scrivere”), da qui “scritto a mano”. Per questo sono creditori chirografari quelli che risultano da atti scritti come assegni, cambiali e fatture.
In questa definizione rientrano quei crediti non coperti da garanzie particolari, quindi sottratti dai creditori privilegiati (i quali hanno diritto ad essere soddisfatti per primi).
I creditori chirografari hanno diritto ad essere soddisfatti in condizione di eguaglianza tra loro, dato che nessuno vanta cause di prelazione (come sono il pegno, l’ipoteca, il privilegio o garanzie personali).
Esempio
Come abbiamo spiegato, questo termine si riferisce ai creditori in possesso di una prova scritta dalla quale evincere l’esistenza e l’importo del credito nei confronti del debitore.
Esempi tipici sono i documenti sottoscritti direttamente dal debitore come fatture, documenti di trasporto, assegni, cambiali e ogni altro documento contenente la firma del debitore relativo alla fornitura di beni e/o servizi (per i quali non c’è stato il pagamento dovuto).
Come vengono soddisfatti i creditori chirografari?
Ora che abbiamo spiegato chi sono i creditori chirografari, passiamo alle tempistiche di soddisfazione previste dall’ordinamento.
Il ricavato della vendita dell’immobile/mobile all’asta è distribuito in quest’ordine tra i creditori:
- fondiari ed ipotecari, i primi ad essere soddisfatti, secondo l’ordine di iscrizione delle ipoteche sull’immobile
- privilegiati, ovvero quelli che, ad esempio, vantano crediti alimentari o da lavoro dipendente nei confronti del debitore
- chirografari, per ultimi e sulla somma residua
All’interno dei creditori chirografari è possibile operare una distinzione che produce effetti sulle tempistiche di soddisfazione: tra chirografari tempestivi e tardivi.
I primi sono coloro che hanno depositato istanza di intervento nella procedura esecutiva prima che il giudice abbia disposto la vendita immobiliare; mentre coloro che agiscono dopo sono considerati tardivi.
I chirografari tempestivi saranno soddisfatti prima dei tardivi. Se la somma da distribuire non è sufficiente a soddisfare tutti i creditori chirografari si procede calcolando la percentuale di soddisfazione, in misura proporzionale ai crediti vantati.