Marito e moglie possono partecipare all'asta insieme. E invece le coppie non sposate possono comprare una casa in asta da cointestare?

La legge italiana permette a due persone di partecipare alle aste giudiziarie e diventare comproprietari dell’immobile. Questa possibilità è senza dubbio prevista in caso di coppia unita in matrimonio, sia in comunione che in separazione dei beni. E invece le coppie non sposate possono comprare casa all’asta? Se sì, come e quali documenti devono produrre?

Vediamo cosa dice la legge sull’acquisto in asta da parte di coppie conviventi, cosa scrivere nell’offerta e come dividere le quote di proprietà.

Le coppie non sposate possono comprare casa all’asta?

Sotto molti aspetti, soprattutto giuridici, nel nostro ordinamento c’è ancora molta differenza tra le coppie coniugate e quelle non sposate. Tuttavia anche i conviventi possono comprare casa insieme, sia sul mercato tradizionale che all’asta, ma con alcune accortezze.

Alle coppie non sposate è impossibile applicare il regime della comunione legale quindi l’unica via per comprare casa insieme è procedere all’acquisto congiunto. E questo vuol dire – nel caso delle aste immobiliari – che entrambi devono compilare l’offerta di acquisto da inviare al tribunale.

Invece nel caso di coniugi in comunione dei beni la proprietà dell’immobile si trasferisce ad entrambi anche se all’asta ha partecipato soltanto uno dei due.

Ricapitolando, nulla vieta alle coppie non sposate di comprare casa all’asta a condizione che entrambi sottoscrivano l’offerta di acquisto indicando con precisione la ripartizione tra essi del bene posto in vendita.

Questo vale sia nelle aste immobiliari tradizionali che si svolgono in presenza sia nelle aste telematiche, in cui il software ministeriale prevede espressamente la possibilità che l’offerta sia presentata da una pluralità di soggetti.

Offerta d’acquisto per coppie non sposate

Le coppie non sposate che vogliono partecipare all’asta devono indicare nell’offerta di acquisto i dati anagrafici di entrambi (quindi allegare copia del documento di identità e del codice fiscale) e apporre la propria firma.

In caso di coppia con contratto di convivenza o unione civile (Legge Cirinnà n. 76/2016) gli offerenti devono obbligatoriamente produrre i documenti seguenti:

  • l’estratto proveniente dal Registro Unioni Civili se la coppia ha stipulato un’unione civile;
  • il contratto di convivenza insieme al certificato anagrafico o allo stato di famiglia o residenza se la coppia ha stipulato un patto di convivenza.

Ad esempio nell’offerta di acquisto si dovrà indicare che il Sig. Rossi e la Sig.ra Bianchi chiedono di partecipare insieme alla vendita del bene, per la quota di ½ ciascuno e offrendo la cifra xxx.

Attenzione a non dimenticare la quota di proprietà dell’immobile di ciascun partecipante in caso di aggiudicazione. Infatti se manca questa informazione il giudice potrebbe invalidare l’offerta.

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