Quando si è in procinto di partecipare a un’asta immobiliare bisogna valutare con attenzione la presenza del coniuge separato del debitore. Infatti, qualora fosse assegnatario della casa, potrebbe essere complicato ottenere le chiavi, specie in presenza di figli minori.
È lecito domandarsi se l’asta si svolga ugualmente e se il coniuge separato possa continuare a stare nella casa, a discapito dell’aggiudicatario.
Vediamo nel dettaglio cosa dice la legge e come tutelarsi in questi casi.
Assegnazione della casa al coniuge separato
Può accadere che, dopo il divorzio o la separazione, il giudice assegni la casa familiare al coniuge al quale sono affidati i figli minori, anche se non ne è il proprietario.
In altre parole il giudice crea un diritto di abitazione a favore del coniuge separato, il quale potrà continuare a stare nell’immobile anche dopo l’asta giudiziaria.
Lo scopo del provvedimento è tutelare il coniuge in difficoltà economiche e i figli della coppia, che così potranno continuare ad abitare nella casa in cui sono
cresciuti fino a quel momento.
Solitamente il diritto di abitazione del coniuge separato dura fino a quando i figli raggiungano la maggiore età o l’indipendenza economica. E questo significa che
l’aggiudicatario potrà ottenere le chiavi di casa soltanto alla scadenza di tale diritto, secondo quanto indicato nell’avviso di vendita del tribunale.
La casa assegnata al coniuge separato può finire all’asta?
La risposta a questo dubbio è affermativa. Infatti, anche la casa assegnata al coniuge separato del debitore può essere pignorata e poi venduta all’asta.
Quindi la presenza di un titolo opponibile alla procedura non blocca in nessun caso la vendita!
Il diritto ad abitare nella casa assegnata dal giudice non si estingue con l’aggiudicazione se “opponibile alla procedura, ovvero quando:
- è stato trascritto in data anteriore al pignoramento immobiliare. Vuol dire che il coniuge separato e i figli possono stare nella casa fino alla sua
cessazione; - la trascrizione è successiva all’ipoteca trascritta, purché l’assegnazione della casa risalga a una data precedente. In tal caso l’assegnazione non è
opponibile per un periodo di 9 anni; - se manca la trascrizione ma l’immobile è stato assegnato prima del pignoramento. Il coniuge separato può abitarvi fino a un massimo di 9
anni.
Al contrario l’aggiudicazione all’asta prevale rispetto al diritto del coniuge separato se l’assegnazione sia avvenuta dopo il pignoramento.
Ciò significa che il mio diritto di proprietà, ottenuto con l’aggiudicazione prevale sul diritto di abitazione del coniuge, pertanto posso prendere possesso dell’abitazione.
In questa circostanza, il diritto del coniuge si estingue dopo la vendita e il nuovo proprietario può chiedere la liberazione dell’immobile contestualmente alla firma
del verbale di aggiudicazione.
Dunque il quadro legislativo è stato delineato: l’assegnazione della casa al coniuge separato rappresenta un ostacolo soltanto se opponibile alla procedura, dato che impedisce all’aggiudicatario di entrare materialmente nell’immobile.
Ma per chi non è esperto di vendite giudiziarie può risultare complesso districarsi tra i documenti dei tribunali e riconoscere i diritti opponibili da quelli non
opponibili. Per questa ragione, molti privati cittadini scelgono l’assistenza di un avvocato specializzato in aste, così da evitare lunghi e costosi contenziosi civili con il coniuge o altri parenti del debitore.
Devi sapere che nessuna legge impone di partecipare alle aste tramite legali o agenzie immobiliari, tuttavia affidarsi a esperti del settore consente di limitare il
margine di errore nella compilazione dell’offerta e nelle altre fasi della vendita.
Ad esempio, il servizio di Immobilista.it, sulle aste gestite dal nostro portale Immobiliallasta.it, garantisce un’assistenza gratuita e risponde a ogni genere di dubbio sulle vendite giudiziarie.
Sono l’erede del fabbricato dove abitavo in comodato d’uso gratuito insieme a mia moglie e tre figli, uno dei quali minorenne. Mio padre è deceduto in agosto 2021. Da due mesi ho cambiato la residenza lasciando moglie e figli nel fabbricato che dal 2008 è messo all’asta. Il curatore mi ha intimato di lasciare l’immobile entro un mese, l’immobile non è stato ancora aggiudicato, avendo figli minorenni cosa posso fare per evitare l’esecuzione forzata?.
mi hanno detto che esiste una legge fatta nel 2020 o 2021, che se ci sono minorenni non si può obbligare i possessori ad abbandonare il fabbricato fino a quando il fabbricato non viene aggiudicato all’asta.
Buonasera Giancarlo e grazie per il commento,
è vero, una recente riforma ha modificato l’iter di liberazione degli immobili in asta. Adesso il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento (quindi dopo l’aggiudicazione), con o senza minori all’interno. Tale regola però vale per le vendite giudiziarie successive al 13 febbraio 2019. Per maggiori dettagli ti suggerisco di leggere il nostro articolo di approfondimento “Quanto tempo ho per lasciare la casa venduta all’asta” e ti consiglio inoltre di rivolgerti ad un avvocato, magari in gratuito patrocinio, per tutelarti.
Un saluto dal team Immobiliallasta.it