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Partecipare all’asta per mezzo di un’altra persona è possibile. Anzi, è proprio il nostro Codice di procedura civile a prevederlo, precisamente all’articolo 578:
“Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.”
Ciò vuol dire che chi ha un impegno già in calendario proprio il giorno dell’asta o preferisce non rivelare la sua identità, non deve rinunciare alla vendita pubblica. Andrà al suo posto un procuratore legale, cioè un avvocato. Vediamo allora le regole sulla presentazione dell’offerta, il prezzo da proporre, i rilanci e l’aggiudicazione.
Cos’è l’offerta per persona da nominare
Quando si sente parlare di “offerta per persona da nominare” ci si riferisce all’espediente pensato dalla legge per chi non vuole o non può presenziare nel giorno della vendita giudiziaria. Colui o colei che partecipa dovrà esibire una delega scritta di chi ha sottoscritto l’offerta d’acquisto insieme alla fotocopia del documento di identità del delegante. Attenzione però, come abbiamo già accennato, questa possibilità è ammessa soltanto se viene delegato un avvocato regolarmente iscritto all’albo.
Entro i 3 giorni che precedono lo svolgimento dell’incanto, l’offerente deve depositare il mandato presso la cancelleria del tribunale esecutivo. Affinché sia possibile prendere parte all’asta e fare rilanci, la legge richiede particolari requisiti, pensati per tutelare il sottoscrittore nei confronti del procuratore. In particolare, l’avvocato designato deve essere obbligatoriamente munito di procura speciale, cioè un atto solenne e con validità legale redatto a cura del notaio con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. A prescindere dalla forma prescelta, la cosa importante è che all’interno della procura sia indicato in maniera chiara il bene da acquistare.
Come si svolge l’asta con offerta per persona da nominare
Passando al lato pratico, l’asta nei fatti si svolge normalmente. L’avvocato che ha ricevuto il mandato presenzia in tribunale o nell’ufficio del delegato, assiste all’apertura delle buste contenenti le offerte e, se necessario, può fare dei rilanci. A seconda degli accordi intercorsi con il sottoscrittore, l’avvocato può presentare l’offerta “per persona da nominare” oppure in “nome proprio”.
Che succede in caso di aggiudicazione
Se l’offerta presentata è la più altra, l’avvocato si aggiudica il bene ed è autorizzato a firmare il verbale di aggiudicazione. Nei tre giorni successivi, egli è tenuto a presentarsi nella cancelleria del tribunale e comunicare il nome della persona che ha rappresentato. Se omette questo passaggio burocratico, egli diventa automaticamente aggiudicatario dell’immobile.
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