Chi non può partecipare alle aste immobiliari? Devi sapere che esistono dei soggetti ai quali è vietato prendere parte alle vendite giudiziarie. Sono espressamente indicati dalla legge e si tratta di:
- debitore esecutato
- persone (amici o parenti) incaricati dal debitore
- pubblici ufficiali per gli immobili a loro affidati
- minorenni
Se sei curioso di sapere chi non può partecipare o assistere alle aste giudiziarie, in questo articolo ti spiegheremo cosa dice la legge e, soprattutto, perché alcune categorie di persone non possono fare offerte e partecipare.
Chi non può partecipare alle aste giudiziarie?
Tutti possono partecipare alle aste immobiliari e, più in generale, alle aste giudiziarie, eccetto il debitore, cioè il proprietario della casa o altro bene che è stato pignorato e messo in vendita. Questa regola si ricava dall’articolo 575 del Codice di procedura civile dove è indicato che chiunque può partecipare personalmente oppure a mezzo di mandatario munito di procura speciale (ad esempio gli avvocati per i loro clienti).
Tra i soggetti che possono partecipare all’asta, fare offerte e aggiudicarsi la casa troviamo anche:
- il creditore, sempre che non abbia già depositato la richiesta di assegnazione diretta dei beni pignorati al debitore
- marito o moglie del debitore – sia in regime di separazione che comunione dei beni –
- amici, figli o altri parenti del debitore, a patto che non ci sia un accordo fraudolento per intestargli nuovamente l’immobile
Al contrario, non possono partecipare all’asta i genitori o il tutore legale di un minore il cui immobile è stato pignorato ed espropriato.
I cittadini stranieri possono partecipare all’asta? In linea di massima sì, ma serve distinguere tra comunitari ed extracomunitari, residente e non.
Il debitore (o suoi parenti) non può partecipare all’asta?
Una delle domande che i nostri clienti ci pongono più spesso è se all’asta immobiliare possa partecipare il debitore esecutato. In altre parole, se il proprietario della casa espropriata o, al suo posto, parenti e congiunti. possa concorrere all’aggiudicazione.
La Giurisprudenza conferma il divieto assoluto per il debitore di prendere parte all’asta, anche per “interposta persona”, cioè incaricando amici o parenti di vario grado con il patto di farsi trasferire l’immobile dopo l’aggiudicazione. La legge considera nulli e privi di efficacia gli accordi di questo tipo.
Quindi, salvo che venga provato l’intento fraudolento, possono partecipare all’asta sia il coniuge che il figlio del debitore. Ciò perché l’unico soggetto a cui è espressamente vietata la partecipazione è il debitore.
Chi può assistere alla vendita di una casa all’asta?
Salvo diversa disposizione, chiunque può assistere ad un’asta immobiliare se questa avviene con incanto, significa che, anche chi non ha presentato la domanda di partecipazione, può assistervi liberamente senza fare offerte. Al contrario, non si può assistere alle aste senza incanto – che sono la maggioranza – alle quali può partecipare soltanto chi ha formalmente depositato l’offerta.
trovo estremamente incomprensibile, per come indicato nella legge, che il marito o la moglie anche in regime di comunione od anche di separazione dei beni possano concorrere all’asta. A maggior ragione si evince un comportamento fraudolento poiche’ il marito contrae debiti e la moglie riacquista ad un prezzo inferiore ai debiti contratti, ospitando lo stesso debitore nella stessa casa anche senza intestarla di nuovo al marito.