Per svariate cause, può capitare che il delegato ritardi il decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato.
Questa non è una circostanza da sottovalutare perché il ritardo nell’emissione del decreto comporta tempi maggiori per il passaggio di proprietà e la liberazione dell’immobile.
Che fare se il delegato ritarda? A chi rivolgersi per il sollecito? Lo vedremo in questo approfondimento.
Cosa fare se il delegato ritarda il decreto di trasferimento
Prima di spiegare come comportarsi in caso di ritardo da parte del delegato, dobbiamo partire dal dettato normativo.
La legge (articolo 591 bis C.p.c.) prevede che il delegato alla vendita debba attivarsi “senza indugio”, quindi immediatamente, per predisporre il decreto di trasferimento e trasmetterlo al giudice dell’esecuzione.
Tale decreto, infatti, può essere ufficialmente emesso soltanto dal giudice dopo aver ricevuto la bozza da parte del professionista delegato. Può accadere che il delegato alla vendita commetta degli errori materiali. Fortunatamente si possono correggere, senza compromettere il trasferimento della proprietà del bene all’asta.
Nessuna legge stabilisce con esattezza i termini di emissione a partire dal versamento del prezzo, ma la formula “senza indugio” lascia intendere che il delegato debba procedere in tempi brevissimi.
Maggiori dettagli sulle tempistiche di emissione si trovano all’articolo 13, comma 1 bis, d.P.R. 131/1986 (il Testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro) che recita:
“Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato.”
E ancora l’articolo 6, comma 2, del D.Lgs 347/1990 (il Testo unico delle disposizioni su imposta ipotecaria e catastale):
“i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell’atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta”.
Molto spesso il ritardo dipende dal carico di lavoro del tribunale e della Cancelleria; il tempo medio stimato varia dalle 2 settimane ai 3 mesi a partire dal saldo del prezzo di aggiudicazione.
Quindi, per velocizzare l’iter, consigliamo di pagare il prima possibile la somma, senza attendere i 120 giorni concessi dalla legge.
Altri rimedi contro il ritardo del decreto di trasferimento
Il ritardo da parte del delegato alla vendita può essere una situazione molto spiacevole, dato che impedisce il passaggio di proprietà dell’immobile e la consegna delle chiavi.
Vediamo quali sono gli altri rimedi per velocizzarne l’emissione (oltre ad anticipare il saldo del prezzo).
Noi di Immobiliallasta.it consigliamo ai nostri clienti di inviare un sollecito tramite PEC o raccomandata A/R al delegato chiedendo formalmente che predisponga la bozza da inviare al giudice.
In alternativa, dopo aver saldato il prezzo, l’aggiudicatario può chiedere che il giudice dell’esecuzione venga nominato custode giudiziario; per farlo bisogna depositare apposita istanza presso la Cancelleria del tribunale.
Questi accorgimenti dovrebbero dare nuovo impulso a concludere l’iter di aggiudicazione con il passaggio di proprietà definitivo.
Se la via bonaria non porta ad alcun risultato, si potrà valutare di adire le vie legali dimostrando che il ritardo è causato della negligenza del delegato.
Ecco come richiedere una copia del decreto di trasferimento (utile, ad esempio, per l’erogazione del mutuo).