Ecco che cosa succede e quali sono i diritti dell’aggiudicatario.

Abbiamo approfondito in vari articoli come partecipare ad un’asta e come aggiudicarsela. Oggi vogliamo porre l’attenzione su una questione più spinosa: cosa accade se viene pignorata una casa dove il debitore esecutato usufruisce del diritto di usufrutto? L’aggiudicatario dell’immobile continuerà a godere del diritto di usufrutto dell’immobile finito all’asta?

Che cosa si intende per diritto di usufrutto

L’usufrutto è un diritto previsto dall’articolo 981 del codice civile che permette all’usufruttario di poter usufruire di un bene altrui dietro un compenso economico.

L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.

La differenza tra usufrutto e affitto

Non bisogna però confondere l’usufrutto con l’affitto perché la differenza c’è, seppur sia sottile: in caso di locazione si paga solo il bene mentre con l’usufrutto si può godere sia del bene di per sé che dei frutti che ne derivano. Facciamo un esempio per chiarire il concetto. C’è una grande casa con giardino e alberi da frutto. Se prendo in affitto solo l’immobile e non il terreno non potrò accedere all’area che potrebbe “fruttarmi” un guadagno (come la vendita dei frutti degli alberi piantati). Se, invece, ho il diritto di usufrutto sia sulla casa che sul giardino potrò trarre un ricavato dalle vendite dei frutti.

Cosa succede se l’esecutato ha il diritto di usufrutto per la casa all’asta?

Chiarito che cos’è l’usufrutto passiamo ora al caso specifico. Consideriamo che venga pignorata la casa dove il debitore esecutato usufruisce del diritto di usufrutto. Cosa succede quando l’immobile va all’asta? Bisogna verificare se venga pignorato l’usufrutto o la nuda proprietà. Ovvero se si pignora l’usufrutto il nuovo aggiudicatario disporrà del medesimo diritto fino all’ultimo giorno di vita del debitore sottoposto ad azione esecutiva. Se, invece, si pignora la nuda proprietà allora l’aggiudicatario comprerà i muri della casa ma non avrà diritto di abitarci o di “ereditare” il diritto di usufrutto.

Quindi, ricapitoliamo: se il nuovo proprietario è “nudo proprietario” allora non potrà vivere nella casa aggiudicata ma potrà decidere, ad esempio, di affittarla o rivenderla. Se, invece, il debitore esecutato ha il diritto di usufrutto automaticamente nel momento in cui la casa viene venduta all’asta il diritto passa al nuovo aggiudicatario e si estinguerà con la morte dell’usufruttuario.

E se l’usufruttuario muore prima della vendita?

Nel caso in cui, invece, il debitore esecutato, usufruttuario dell’immobile, dovesse morire prima della vendita all’asta cosa succederebbe? Se hai acquistato la nuda proprietà dell’immobile con la morte dell’usufruttario l’usufrutto decade e quindi a tutti gli effetti alla fine ottieni la piena proprietà di tutta la casa.

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