Non soltanto le persone fisiche ma anche quelle giuridiche possono partecipare alle aste. Come e documenti necessari in questa guida.

Le aste giudiziarie, specie quelle immobiliari, rappresentano un’occasione di guadagno non solo per le persone fisiche ma anche per società ed enti collettivi. In molti, infatti, si avvicinano al mondo delle vendite giudiziarie attratti dalla possibilità di aggiudicarsi un immobile, un locale o un terreno, a prezzi inferiori rispetto al mercato tradizionale. E questo sia per abitarvi che per eseguire lavori di ristrutturazione e rivenderli guadagnando sulla plusvalenza.

Possono partecipare alle aste anche le società, sia di persone che di capitali, che gli enti purché risultino correttamente costituiti al momento della svolgimento del pubblico incanto. La persona che partecipa in conto della società deve munirsi di alcuni documenti imprescindibili e, talvolta, dovrà avere obbligatoriamente la procura notarile. Maggiori dettagli nella nostra guida dedicata alle persone giuridiche.

Aste giudiziarie per società ed enti: ecco chi può partecipare

Ai sensi dell’articolo 571 del C.p.c. possono partecipare all’asta sia le persone fisiche maggiorenni che le persone giuridiche, ad eccezione del debitore che ha subito il pignoramento.

Quindi sono ammessi:

  • società individuali;
  • enti collettivi;
  • società di persone (S.s, S.n.c, S.a.s);
  • società di capitali (S.p.a, S.a.p.a, S.r.l, S.r.l.s).

Le regole per partecipare sono le stesse di quelle previste in caso di offerte provenienti da persone fisiche. Bisogna leggere attentamente l’avviso di vendita, valutare la perizia immobiliare del tribunale, presentare l’offerta in busta chiusa nei modi e nei tempi indicati e versare una quota (di solito il 10% del prezzo offerto) a titolo di cauzione. Si aggiudicherà l’immobile staggito la persona fisica o giuridica che offre il prezzo più alto e che lo salderà entro 120 giorni.

Per quanto riguarda le società, sia di persone che di capitali, esiste un vincolo: sono ammesse soltanto se risultano essere regolarmente costituite al momento della vendita; quindi sono escluse le cosiddette società “costituende” e cioè in fase di costituzione. Ciò perché è necessario che la società partecipi per mezzo del suo legale rappresentante individuato nell’atto costitutivo, cosa che una società non ancora costituita non può avere.

Enti collettivi e società in asta, ecco quali documenti servono

Chi presenta l’offerta d’acquisto per conto di una società o ente collettivo deve essere munito di una serie di attestazioni e documenti per i quali è bene organizzarsi con anticipo. Si tratta di:

  • visura camerale o  statuto da cui si evinca “il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società”;
  • copia del documento d’identità di colui che sottoscrive l’offerta in nome e per conto dell’ente;
  • procura notarile dell’atto di nomina del rappresentante legale.

Chi può partecipare all’asta in nome della società?

Di norma il soggetto che sottoscrive l’offerta e partecipata fisicamente all’asta, in nome e in conto della società o dell’ente, è il rappresentante legale. Egli deve essere per legge indicato nell’atto costitutivo societario e non ha bisogno della procura speciale notarile o di altre forme di autorizzazione.

In verità possono partecipare anche soggetti diversi dal rappresentante legale ma in questo caso devono farlo mediante procura notarile per mezzo di un avvocato. Questo principio, anche se criticato, è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8951/2016 dove ha escluso la possibilità che la procura notarile possa essere conferita a soggetti diversi da un avvocato regolarmente iscritto all’albo.

Ricapitolando:

  • il rappresentante legale della società o dell’ente può partecipare senza procura notarile, fare offerte e rilanci in nome e per conto della società o dell’ente;
  • tutti gli altri membri della società non possono partecipare di persona, possono farlo per loro gli avvocati debitamente muniti di procura notarile.

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Questo articolo ha 4 commenti.

  1. Iaroslav

    Cerco casa da comprare fino 100000evro

    1. immobiliallasta.it

      Buongiorno Salvatore, grazie per il tuo commento.

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      Il Team di Immobiliallasta.it

  2. jessy

    buongiorno , sono il rappresentante legale della mia societa srl , ho fatto un offerta allegando:
    visura ordinaria
    copia del bonifico
    documento di identita legale rappresentante in scadenza
    tessera sanitaria scaduta
    vorrei sapere se la mia offerta e valida con tessera sanitaria scaduta due mesi prima dell offerta fatta a giugno e inoltre il documento scaduto a settembre dopo l offerta fatta a giugno e pagare entro 120gg cioe a ottobre dovevo versare il saldo ma mi e stato sospeso due volte non per mia volonta.
    la mia offerta e sempre valida con un documento d identita scaduto dopo 120 gg e tessera sanitaria scaduta da aprile?
    inoltre nell avviso di vendita c era specificato (procura speciale o certificato camerale)
    io ho allegato una visura ordinaria e valida?

    1. immobiliallasta.it

      Buongiorno Jessy, grazie per il tuo commento.
      Se quando hai presentato l’offerta i tuoi documenti erano ancora validi, non ci sono problemi. Per quanto riguarda la procura speciale viene richiesta solo per poter “dimostrare” che tu abbia di fatto i “poteri” per rappresentare la tua società. Se viene specificato nella visura, allora non sarà necessario altro.

      In bocca al lupo!

      Il Team di Immobiliallasta.it

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