Al termine dell’asta il delegato distribuisce la somma ricavata tra i creditori secondo un preciso ordine. E cosa va invece al debitore?

L’asta giudiziaria ha il preciso scopo di recuperare la somma evasa ai creditori. Esempio classico è quello di un’impresa edile in fallimento che deve liquidare i creditori oppure di un privato cittadino che non paga più le rate del mutuo.

Come distribuire la somma ricavata è stabilito tassativamente dalla legge, sulla base della tipologia dei creditori che possono essere privilegiati o chirografari. Soltanto al termine di questa prima distribuzione, il delegato potrebbe restituire al debitore la somma residua. In questo articolo approfondiremo proprio questo tema, cioè cosa accade dopo la vendita del bene pignorato.

Il piano di riparto

Un momento molto importante successivo alla vendita è la predisposizione del piano di riparto da parte del delegato alla vendita. Questo è successivo al saldo del prezzo dell’aggiudicatario, dunque avviene entro 120 giorni dalla conclusione della vendita. Il delegato per prima cosa individua la massa attiva, sottraendo dal prezzo del bene venduto le spese da versare alla procedura, e cioè:

  • il compenso del custode, del delegato e di altri ausiliari, se presenti;
  • l’onorario del perito che ha redatto la perizia di stima;
  • le imposte da versare obbligatoriamente (registro, ipotecaria, catastale);
  • gli oneri per la cancellazione delle ipoteche;
  • eventuali spese per la manutenzione dell’immobile, la liberazione, lo sgombero dei mobili e la regolarizzazione edilizia.

A questo punto il professionista delegato predispone l’elenco dei creditori intervenuti e stabilisce l’ordine secondo cui saranno soddisfatti. Il progetto di riparto viene poi depositato nella Cancelleria del tribunale ed entro 10 giorni discusso in udienza per la sua approvazione.

La distribuzione della somma tra i creditori

La somma ricavata dalla vendita in asta serve, come prima cosa, a ripagare il o i creditori dell’esecutato. L’articolo 510 del C.p.c. prevede espressamente che in presenza di un unico creditore il giudice deve ordinare:

“il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.”

Al contrario, in presenza di più creditori, il delegato stabilisce l’ordine in cui debbano essere soddisfatti:

  • creditori con privilegi speciali sugli immobili;
  • creditori assistiti da ipoteca;
  • creditori con privilegi sussidiari;
  • creditori chirografari tempestivi;
  • creditori chirografari tardivi.

Cosa spetta al debitore pignorato?

Una volta che il ricavato è stato distribuito tra i creditori, secondo l’ordine indicato nel Codice di procedura civile, il giudice prosegue alla distribuzione della somma residua (se presente) al debitore.
Il tutto è previsto all’articolo 510, comma 4, del C.p.c.: l’eventuale residuo, se non occorre per soddisfare i creditori chirografari tardivi, viene consegnato all’esecutato. Potrebbe anche accadere che il ricavato dalla vendita sia inferiore del debito e che, quindi, sul datore resti il peso del “debito residuo”; in tal caso i creditori insoddisfatti potrebbero promuovere un nuovo processo esecutivo.

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Questo articolo ha 10 commenti.

    1. immobiliallasta.it

      Buongiorno Aldo, grazie per il tuo commento.
      Puoi trovare tutti gli immobili in asta nella provincia di tuo interesse sul nostro portale. Se non trovi nulla che faccia al caso tuo, puoi compilare la tua richiesta qui: https://richiedi.immobiliallasta.it

      Il Team di Immobiliallasta.it

      1. galgano Palaferri

        Buonasera.
        Se l’esecutato debitore è irreperibile la somma residua, che fine fa? L’erede ha diritto a quella somma? Cosa deve fare per “reclamarla”? Entro quanto tempo? Grazie, saluti
        Galgano PALAFERRI

        1. immobiliallasta.it

          Buongiorno Galgano, grazie per il tuo commento.
          Intendi che c’è una somma residua derivante dalla vendita? Ad ogni modo sì, un erede potrebbe “reclamarla”. Ti consigliamo di chiedere un parere al tuo legale o eventualmente direttamente al delegato.

          Il Team di Immobiliallasta.it

  1. Giorgio M.

    Buongiorno,
    Avrei una domanda, nel caso in cui l’aggiudicatario dell’asta non salda il prezzo entro il termine stabilito perché ha avuto difficoltà ad ottenere mutuo dalle banche, quindi per non perdere la caparra, può nuovamente partecipare alla seconda asta lo stesso aggiudicatario inadempiente?

    1. immobiliallasta.it

      Buonasera Giorgio, grazie per il tuo commento.
      In tal caso l’aggiudicatario perderebbe i soldi versati come cauzione ma potrebbe partecipare all’asta successiva.

      Il Team di Immobiliallasta.it

      1. Agata

        Buon pomeriggio.. avrei una domanda.Mi è stata venduta casa quasi un anno fa’, per un prezzo molto superiore a quello del valore della casa. Ancora oggi sto aspettando che avvenga la distribuzione della somma, è normale tutto questo??? E quasi passato un anno dal decreto di trasferimento.

        1. immobiliallasta.it

          Buongiorno Agata, grazie per il tuo commento.
          Non preoccuparti, (purtroppo) è solo la classica lungaggine burocratica.

          Il Team di Immobiliallasta.it

  2. Bruno Tassone

    Buongiorno

    Nel mese di luglio del 2022 mi e’ stata venduta la casa all asta, causa pignoramento del condominio.
    Nel mese di gennaio ho sentito il custode giudiziario, il quale ha ricevuto il suo compendo sa parte dell aggiudicatario, piu il bonifico per le spese, per un totale di 4000 euro.Ho sentito pure il nuovo proprietario che ha versato la somma titale per l immobile, pari a 70000,00 euro.Domanda, sono trascorsi molti mesi da luhlio 2022, ancira non ho ricevuto infirmazioni in merito alla distribuziine somme per creditoru, e sperando il residuo per il vecchio proprietario, cioe io!!.
    Cime mai tutto questo??
    Grazie e saluti.

    1. immobiliallasta.it

      Buongiorno Bruno, grazie per il tuo commento.
      Ci dispiace per la situazione. Il nostro consiglio è di sollecitare il delegato, in quanto di fatto si tratta solo di un ritardo burocratico.

      Il Team di Immobiliallasta.it

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