Una delle principali peculiarità della vendita in asta è che non è possibile conoscere in anticipo il numero di partecipanti e il valore delle offerte presentate. Per questo motivo potrebbe capitare di scoprire, il giorno stesso in cui si svolge l’incanto, di essere l’unico partecipante.
Ma attenzione a non cantare subito vittoria: non sempre nelle aste senza incanto l’unico offerte si aggiudica di diritto il bene staggito. Il giudice o il delegato alla vendita, infatti, in presenza di alcune condizioni che vedremo, possono rigettare l’offerta presentata e indire un nuovo incanto. Ciò accade generalmente quando sono in asta beni di un certo valore, che il tribunale non vuole svalutare garantendo al debitore la possibilità di pagare i creditori. Prima di partecipare ad un’asta e di stabilire il prezzo da offrire, non farti scappare questo utile approfondimento!
Cosa sono le aste senza incanto
Le aste senza incanto sono la tipologia di vendita giudiziaria più diffusa nel nostro ordinamento e si differenziano da quelle con incanto, ormai obsolete e poco utilizzate. I passaggi da seguire per partecipare sono i seguenti:
- prendere visione dell’avviso di vendita e della perizia di stima;
- richiedere una visita nell’immobile pignorato, per chi desiderasse vederlo di persona;
- formulare l’offerta d’acquisto seguendo le istruzioni del tribunale;
- versare la cauzione, generalmente pari al 10% del prezzo offerto;
- partecipare personalmente all’asta o per mezzo di un avvocato munito di procura speciale notarile.
Vince l’asta aggiudicandosi l’immobile la persona che ha indicato nell’offerta il prezzo più alto. Oppure, se il giudice lo ritiene necessario, può indire una gara a suon di “rilanci” tra gli offerenti presenti. Anche in questo caso si aggiudicherà il bene chi, nel lasso di tempo concesso, farà il rilancio maggiore.
Nell’asta senza incanto l’aggiudicazione è sempre definitiva; vuol dire che, una volta firmato il verbale, non si potranno più presentare offerte migliorative nei giorni successivi.
Chi si aggiudica l’immobile in caso di unico offerente
Che si tratti di una persona fisica o di una società o un ente, in caso di unico offerente possono aprirsi diversi scenari. Se il giudice o il delegato ritengono che il prezzo offerto sia “congruo” ci sarà l’aggiudicazione con la successiva firma del verbale ed emissione del decreto di trasferimento. Se, invece, il prezzo offerto è “inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto” (articolo 572, comma 3, C.p.c.) il giudice potrebbe rifiutare l’offerta e ordinare una vendita successiva.
Il senso di questa regola è quello di voler lasciare aperta la possibilità di non procedere all’aggiudicazione dell’unico offerte nel caso in cui il prezzo sia inferiore alla base d’asta. Infatti in un successivo incanto si potrebbe raggiungere un prezzo maggiore senza svalutare eccessivamente l’immobile (specie se di pregio).
E in presenza di più offerenti?
Le cose cambiano drasticamente se per un certo immobile vengono presentate diverse offerte di acquisto. In tal caso, una volta svelato il contenuto delle buste, il delegato invita gli offerenti a rilanciare, provocando così l’innalzamento del prezzo di aggiudicazione. L’entità dei rilanci può essere indicata nell’avviso di vendita oppure dal delegato durante la vendita. Il bene sarà aggiudicato a chi avrà rilanciato per ultimo, con effetto definitivo e irrevocabile.
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