Il giorno dell’asta è alle porte ma, a causa di un imprevisto, non potrai partecipare di persona. E così ti stai chiedendo se la legge ammetta che alla vendita partecipi una persona diversa da quella che ha presentato l’offerta di acquisto.
Di norma, sia nelle aste tradizionali in presenza che in quelle telematiche, offerente e partecipante devono coincidere. Per questo motivo il giorno della vendita bisogna avere con sé un documento valido ai fini del riconoscimento. Tuttavia esistono una serie di casi in cui si può chiedere – con un atto formale – ad un’altra persona di presenziare, fare i rilanci e firmare il verbale di aggiudicazione. Tutti i dettagli in questa guida.
Chi può partecipare all’asta: le regole
Di norma la persona che ha compilato l’offerta d’acquisto è la stessa che dovrà presentarsi il giorno dell’asta, sia in presenza – nel caso di vendite tradizionali – sia telematicamente – in caso di aste online. Egli è tenuto ad essere presente nel luogo e all’ora stabiliti nell’avviso di vendita munito di un documento di riconoscimento in corso di validità. Tutti possono partecipare all’asta, ad eccezione del debitore che ha subito il pignoramento mobiliare o immobiliare. Ma cosa succede se, in quel preciso giorno, l’offerente non può partecipare? La legge ammette che partecipi all’asta, firmi il verbale di aggiudicazione e, se necessario esegua i rilanci, una persona diversa, purché:
- abbia la procura speciale notarile;
- in presenza di un mandato a un avvocato che potrà effettuare offerte per persona da nominare.
Le regole sono parzialmente diverse nel caso in cui l’offerente sia sposato in regime di comunione dei beni. In questo caso, al suo posto, può partecipare il coniuge in presenza delle condizioni seguenti:
- abbia depositato per tempo la domanda di partecipazione e si presenti all’asta nel giorno e nel luogo indicato;
- l’immobile eventualmente aggiudicato entri a far parte della comunione dei beni, a meno che non venga espressamente indicata la volontà di procedere per se stessi.
Esistono poi delle ipotesi in cui l’offerente che non si presenta può essere ugualmente dichiarato aggiudicatario, ad esempio perché nessun altro ha presentato offerte d’acquisto valide oppure se il prezzo da lui indicato sia il più alto tra quelli presentati.
Documenti da avere con sé il giorno dell’asta
Quando partecipante e offerente coincidono basta presentarsi all’asta muniti di un documento di riconoscimento (ad esempio patente di guida o carta d’identità). Invece se partecipa il coniuge in comunione dei beni costui deve avere con sé la copia del documento d’identità del coniuge che sostituisce. Chi offre per conto di una società o ente collettivo deve consegnare la visura camerale, lo statuto, la copia del documento d’identità del sottoscrittore dell’offerta in nome e per conto dell’ente e la procura notarile dell’atto di nomina in qualità di rappresentante legale. Qualora, invece, si partecipasse per mezzo di un procuratore legale (cioè un avvocato) bisogna avere con sé la procura notarile insieme alla fotocopia del documento d’identità anche del procuratore.
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In una asta telematica, nella presentazione dell’offerta, si puo usare pec e la firma digitale non riconducibili all’offerente.
Buongiorno Max, grazie per il tuo commento.
No, devono essere riconducibili all’offerente. In questo articolo del blog trovi tutte le informazioni su cosa fare per partecipare ad un’asta telematica: https://www.blog.immobiliallasta.it/come-partecipare-ad-unasta-telematica-ecco-cosa-fare/
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