Comprare all'asta giudiziaria in regime di separazione dei beni: come si fa, documenti e differenza con la comunione.

Chi intende partecipare ad un’asta immobiliare deve compilare l’offerta d’acquisto e allegare una serie di documenti; se sposato, deve dichiarare se è in comunione e separazione dei beni. Ciò perché il regime patrimoniale influisce sulle modalità di partecipazione all’asta e sul trasferimento della proprietà dell’immobile in caso di aggiudicazione.

L’asta giudiziaria in regime di separazione dei beni come funziona esattamente e chi deve partecipare? Vediamo insieme la risposta.

Come si partecipa all’asta in regime di separazione dei beni

Il regime patrimoniale scelto al momento delle nozze influenza notevolmente gli aspetti economici della vita familiare, anche la partecipazione alle aste.

Se sei in regime di separazione dei beni puoi partecipare da solo o in coppia con la differenza che, soltanto nel secondo caso, la casa potrà essere intestata ad entrambi. Invece se partecipi da solo e ti aggiudichi l’immobile, dopo l’emissione del decreto di trasferimento sarai soltanto tu il proprietario.

Quindi l’asta giudiziaria in separazione dei beni prevede due modalità di partecipazione:

  • soltanto un coniuge, che in caso di aggiudicazione sarà l’unico intestatario dell’immobile;
  • moglie e marito insieme se desiderano essere entrambi i proprietari.

Nel primo caso all’offerta di acquisto si deve allegare soltanto la copia del documento d’identità di chi partecipa, indicando il regime patrimoniale prescelto. Nel secondo caso, invece, servono i documenti di entrambi i coniugi.

I documenti da allegare all’offerta, sia per i coniugi in separazione che in comunione dei beni, sono indicati nell’avviso di vendita; spesso è chiesta la copia dell’atto di matrimonio dal quale risulta il regime patrimoniale.

In sintesi

Chi partecipa all’asta ed è sposato in regime di separazione dei beni ha due possibilità: per cointestare l’immobile si devono presentare i documenti di entrambi e tutti e moglie e marito devono essere presenti nel giorno di apertura delle buste.

Se uno dei coniugi è impossibilitato a partecipare, può partecipare all’asta l’altro in nome di entrambi purché sia munito di procura speciale notarile con cui acquisisce la rappresentanza del coniuge assente.

Al contrario se partecipa per sé non è necessaria la presenza del coniuge e nemmeno il suo consenso.

Le cose stanno diversamente in regime di comunione dei beni. Per partecipare all’asta basta il documento di uno soltanto dei due e, in caso di aggiudicazione, l’immobile entrerà di diritto tra i beni in comunione, purché l’altro non abbia dichiarato espressamente il proprio diniego.


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Questo articolo ha 2 commenti.

  1. Asim

    Salve, dovrei partecipare all’asta per un immobile a breve e vorrei chiederVi una informazione. Sono sposato in regime patrimoniale di separazione dei beni e all’asta parteciperà mia moglie. Vorrei sapere l’assegno circolare a titolo di cauzione deve per forza fare chi parteciperà all’asta (nel mio casa mia moglie), oppure posso farlo anch’io che sono suo marito (chiedo questo perché mia moglie non ha un conto bancario ma ha solo la postepay con iban, e quindi non può fare l’assegno circolare). Vorrei poi sapere una volta aggiudicato l’immobile il saldo prezzo deve per forza essere fatto dall’aggiudicatario o anche da un suo parente/marito? Grazie.

    1. immobiliallasta.it

      Buongiorno Asim, grazie per il tuo commento. Il versamento della cauzione e il saldo prezzo può essere fatto anche da una persona diversa dall’aggiudicatario, quindi puoi farlo anche tu per conto di tua moglie. Quel che conta è che il nome dell’aggiudicatario e quello dell’intestatario corrispondano.

      In bocca al lupo!

      Il Team di Immobiliallasta.it

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