Dove trovare e come partecipare alle aste fallimentari: cos’è e come funziona questa tipologia di vendita giudiziaria nella nostra guida.

L’asta fallimentare è la vendita giudiziaria che avviene dopo l’esecuzione forzata dei beni pignorati. Questo succede quando un’azienda non riesce più a pagare i debiti e il tribunale ordina la vendita all’asta dei beni mobili e immobili per restituire le somme ai creditori.

Comprare ad un’asta fallimentare assicura un notevole risparmio in termini economici, ma non tutti sanno come funziona e come si partecipa. 

Se sei interessato a conoscere il mondo delle aste fallimentari, ti spiegheremo ciò che devi sapere per partecipare e concludere il tuo prossimo affare!  

Asta e fallimento: cosa sapere

Nel nostro ordinamento rischia il fallimento un imprenditore o un’azienda che non può più pagare regolarmente i propri debiti. 

Per aprire la procedura di fallimento, il tribunale deve prima verificare l’esistenza di precisi requisiti – oggettivi e soggettivi – stabiliti per legge; lo step successivo è nominare un curatore fallimentare il quale valuterà quali beni possono essere pignorati e poi venduti all’asta.

Il ricavato della vendita servirà a saldare i debiti scoperti. 

All’asta fallimentare può partecipare chiunque, sia persone fisiche che giuridiche (quindi società), ad eccezione del debitore in fallimento.

Come e dove trovare le case all’astaA partire dal 2018, le aste fallimentari (e, in generale, le aste di mobili e immobili), sono pubblicate sul Portale Vendite Pubbliche: chi fosse interessato a partecipare può consultare qui gli avvisi di vendita, il valore dei beni pignorati e le modalità per presentare l’offerta. 

Da qualche anno a questa parte si può partecipare alle aste fallimentari anche in via telematica, quindi senza l’obbligo di presentarsi fisicamente in tribunale e depositare l’offerta personalmente in cancelleria. 

Spetta al giudice dell’esecuzione stabilire la tipologia di vendita, ovvero come si svolge l’asta fallimentare: 

  • sincrona telematica, quindi con rilanci telematici in tempo reale e la simultanea partecipazione del giudice
  • sincrona mista, quando, oltre alle offerte telematiche, sono ammesse quelle nella modalità tradizionale e la procedura si svolge simultaneamente online e in presenza
  • asincrona, senza la presenza simultanea e con la possibilità di rilanciare per un determinato lasso di tempo stabilito dal giudice (modalità d’asta più diffusa per i beni mobili)

Le aste, inoltre, possono svolgersi con incanto o senza incanto, a seconda che l’offerta presentata sia definitiva oppure no. 

Come funziona un’asta fallimentare

Dopo questa introduzione, cerchiamo di capire in maniera semplice come funziona un’asta fallimentare e la differenza con le aste giudiziarie

Dopo l’apertura del fallimento, i beni del debitore vengono accuratamente valutati e messi all’asta per restituire, in tutto o in parte, il debito accumulato. Significa che chi acquista un bene mobile o immobile in un’asta fallimentare contribuisce a rimediare all’insolvenza dell’imprenditore. 

L’asta è gestita dal delegato alla vendita e rispetta, per quanto possibile, le norme in vigore per le aste giudiziarie immobiliari. Compete al giudice nominare il delegato che, di solito, è un avvocato o un notaio o un commercialista.

Le informazioni sulla modalità di svolgimento dell’asta si trovano nel pubblico avviso di vendita:

  • data, luogo e ora
  • base d’asta
  • modalità per inoltrare la domanda e partecipare

L’asta fallimentare si tiene entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul Portale Vendite Pubbliche o sui siti autorizzati dal Ministero della Giustizia. 

Come partecipare ad un’asta fallimentare 

Come partecipare all’asta fallimentare è indicato dettagliatamente nell’avviso del tribunale dell’esecuzione. Chi non può partecipare personalmente può farsi rappresentare da un terzo munito di procura speciale notarile

Se l’asta si svolge senza incanto, per partecipare è necessario presentare l’offerta d’acquisto in busta chiusa, pagare il bollo (16 euro), indicare la somma offerta e le proprie generalità. Insieme all’offerta, chi partecipa deve allegare un assegno circolare non trasferibile che provi il versamento della cauzione del 10% del prezzo offerto, che sarà restituito in caso di non aggiudicazione. 

Vince l’asta e si aggiudica il bene chi offre il prezzo più alto e deve saldare l’intera somma entro 60 giorni. Chi non ha a disposizione liquidità a sufficienza può chiedere un mutuo in banca.

Se l’asta è senza incanto, l’aggiudicazione è definitiva e gli altri partecipanti non possono rilanciare dopo la conclusione della gara. 

Se l’asta si svolge all’incanto, invece, chi lo desidera può presentare nuove offerte al rialzo nei 10 giorni successivi alla chiusura della procedura. Infatti l’aggiudicazione non è definitiva. Il rialzo, però, deve essere di almeno ⅕  del prezzo di aggiudicazione. In tal caso il giudice fissa una nuova data in cui la base d’asta sarà il precedente prezzo di aggiudicazione.

Il vincitore diventa a tutti gli effetti il nuovo proprietario del bene mobile o immobile dopo il decreto di trasferimento del giudice.


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