Ecco quando la sospensione può essere considerata legittima.

Ti è mai capitato di voler partecipare ad un’asta e scoprire all’ultimo che sia stata cancellata? Sai quando la cancellazione della data di un’asta è consentita? Fondamentalmente per legge un’asta può essere cancellata su richiesta del creditore. Il motivo è molto semplice: se creditore e debitore esecutato durante i giorni di pubblicità dell’immobile all’asta trovano un accordo e, per esempio, firmano una scrittura privata per il saldo del debito, l’asta viene cancellata dal portale delle vendite pubbliche. Ciò naturalmente può avvenire anche il giorno prima della data fissata per l’asta.

Cancellazione della data d’asta: cosa vuol dire

La cancellazione comporta un annullamento del processo di vendita, cioè non ci saranno altri esperimenti e l’asta quindi non si terrà in nessun’altra data. Ben diverso, invece, è il caso in cui l’asta sia solo sospesa o rinviata. Secondo l’articolo 161 bis disp.att.cpc (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) si può rinviare un’asta solo se ci sia il consenso sia dei creditori che degli offerenti. L’asta può essere sospesa fino a 20 giorni prima del termine per depositare l’offerta e fino a 15 giorni prima dell’incanto nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo. Ciò significa che di base il creditore può liberamente decidere di rinviare o sospendere l’asta, ma di regola dovrebbe anche tener conto della partecipazione degli offerenti.

Quando un’asta si estingue prima del tempo

Non solo, l’art 629 del cpc prevede anche che se il creditore pignorante rinuncia agli atti si può estinguere l’asta anche prima dell’aggiudicazione e dell’assegnazione. In particolare, nel caso in cui il creditore decida di rinunciare alla vendita all’asta dopo che l’immobile è stato aggiudicato la proprietà del bene viene a tutti gli effetti trasferita all’aggiudicatario. Ovviamente, se l’estinzione avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione allora si consegna la somma che se ne ricava al debitore (Art. 632, comma II del cpc):

Con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all’eventuale delegato ai sensi dell’articolo 591bis. Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.

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