L’assegno circolare per l’asta giudiziaria è una formalità obbligatoria per partecipare alle vendite immobiliari. L’assegno, infatti, funge da cauzione.
Si tratta di un adempimento molto importante perché la sua mancanza può comportare l’esclusione dall’asta giudiziaria.
In questa guida facile ed intuitiva abbiamo raccolto i dubbi e le domande più comuni sul versamento dell’assegno circolare, dall’importo all’intestatario!
Cos’è l’assegno circolare e come si fa?
L’assegno richiesto nelle aste giudiziarie di mobili e immobili è di tipo circolare. Questa tipologia è più sicura delle altre poiché è la stessa banca ad assumersi l’impegno di pagare il titolo, quindi offre maggiori garanzie a chi lo riceve.
L’assegno circolare si stipula in banca e deve contenere:
- la denominazione di “assegno circolare”
- la promessa di pagare la somma indicata
- nome, cognome o ragione sociale del beneficiario
- l’importo sia a cifre che in lettere
- data e luogo di emissione
- la sottoscrizione dell’Istituto emittente
- la clausola “non trasferibile” per importi uguali o superiori a 1.000 euro
Senza uno o più di questi elementi, l’assegno circolare non è valido!
A chi intestare l’assegno circolare per l’asta immobiliare?
Il beneficiario dell’assegno è indicato nell’avviso di vendita. Di norma l’offerente deve intestarlo al professionista delegato (con l’indicazione tra parentesi del numero di procedura esecutiva) oppure a Poste italiane S.p.a. patrimonio banco posta o al tribunale esecutivo.
Quando va versato?
Il versamento dell’assegno circolare non trasferibile è una condizione imprescindibile per partecipare all’asta. Bisogna versarlo con congruo anticipo perché va allegato all’offerta d’acquisto da inviare nei tempi e nei modi indicati dal tribunale.
Qual è l’importo dell’assegno?
Il suo importo, come l’indicazione dell’intestatario, si trova nell’avviso di vendita. Nella stragrande maggioranza delle aste giudiziarie si tratta del 10% del prezzo indicato nell’offerta oppure del 10% del prezzo base in caso di vendita con incanto.
Quindi chi volesse offrire per un certo immobile 50.000 euro dovrà versare un assegno circolare non trasferibile per un importo di 5.000 euro.
Che fine fanno gli assegni depositati?
In caso di aggiudicazione, l’assegno è versato sul libretto intestato alla procedura esecutiva e il suo importo viene dedotto dal prezzo che l’aggiudicatario dovrà saldare entro 120 giorni. Precisamente l’aggiudicatario dovrà versare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e la cauzione, deducendo l’assegno del 10%.
Se non lo fa, l’aggiudicazione decade senza la restituzione della cauzione. Inoltre l’aggiudicatario inadempiente può essere tenuto a pagare l’eventuale differenza qualora il prezzo di aggiudicazione nell’incanto successivo risultasse inferiore.
Che succede in caso di non aggiudicazione?
Ai non aggiudicatari il delegato restituisce immediatamente l’assegno circolare, previa consegna della ricevuta con la quale si attesta il deposito dell’offerta.
Ho incaricato allo studio Giuliani di trovarmi una casa all’asta, ho dato la procura pagandolo 7500euro più 10% l’assegno circolare per l’asta , agiudicazione dell’asta a mio nome, adesso pensiamo al mutuo il broker che collabora con lo studio Giuliani, dopo qualche giorno mi comunicano che la banca non concede il mutuo in quanto c’è una sofferenza segnalata in banca d’Italia bisogna chiedere la cancellazione presentando la delibera , ma non è stato così perché la finanziaria non chiede la cancellazione alla banca d’Italia e io perdo circa 20.000 euro solo perché chi doveva curare i miei interessi ha lavorato con i piedi e si è lavato le mani come posso recuperare i miei soldi?